Scuola pubblica o privata: quando il tribunale può indicare l’istituto cui iscrivere il figlio minore?

All’interno della crisi familiare, accade molto spesso che le decisioni relative alle questioni di maggiore interesse per i figli diventano oggetto del conflitto e dello scontro tra i genitori. Questi ultimi, quando non sono in grado di trovare una posizione comune, devolvono la questione al Tribunale, che è chiamato a disporre nel modo più conforme all’interesse del minore, in modo da non arrecargli un pregiudizio. Le scelte in materia di istruzione rientrano tra le decisioni di maggiore interesse, ed accade che i genitori non riescono ad individuare la scuola da far frequentare ai figli, discutendo se essa debba essere pubblica o privata. La giurisprudenza si è pronunciata più volte sul punto, chiarendo se ed in base a quali criteri, il tribunale debba autorizzare l’iscrizione del minore presso l’uno o l’altro istituto. Recentemente la questione è stata affrontata dal Tribunale di Monza, con il decreto del 22 settembre scorso.

La vicenda: in una famiglia in fase di separazione, la madre proponeva ricorso al Tribunale di Monza ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., chiedendo che assumesse le decisioni più utili nell’interesse del figlio minore con riguardo all’istituto scolastico che doveva frequentare, con espressa autorizzazione ad iscrivere il ragazzo alla prima classe del liceo scientifico presso un istituto scolastico privato. Il padre proponeva opposizione, portando varie argomentazioni sia procedurali, che di merito. Il Tribunale, ritenuta la propria compentenza, rilevava l’esistenza del conflitto tra i genitori in ordine ad una questione di maggiore interesse per il figlio. Ricordava come la giurisprudenza di merito è orientata a dare preferenza e prevalenza alle istituzioni scolastiche pubbliche, in quanto espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione, nonchè esplicazione principale del diritto costituzionale ex articolo 33 comma 2 della Costituzione. Precisava altresì che, in tale contesto, l’opzione per la scuola privata può essere imposta in presenza di elementi precisi e di dettaglio, indentificativi di un concreto ed effettivo interesse dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Ciò posto, con riferimento al caso concreto, il Tribunale evidenziava che il figlio delle parti voleva frequentare il liceo scientifico, com’era stato consigliato dagli insegnanti della scuola media e rilevava che lo stesso, come risultava dai documenti in atti, aveva mostrato difficoltà comportamentali a scuola, rendendosi partecipe di eventi rilevanti dal punto di vista disciplinare, che manifestavano un suo disagio emergente. Sottolineava che il ragazzo, secondo quanto emergeva dalle allegazioni delle parti, seguiva un percorso di sostegno psicologico e frequentava corsi di sci a livello agonistico nei giorni di sabato e domenica, che erano stati per lui un buono strumento di aiuto e supporto nella crescita. Rilevava quindi che il minore presentava buona capacità di apprendimento, accompagante da difficili rapporti con i coetani e gli adulti, nonchè da una personalità fragile, che doveva essere sostenuta. Riteneva quindi che la frequenza di una scuola privata si ponesse in linea con il livello di maturazione raggiunto dal minore, con le sue paure ed ansie, consentendogli di continuare a frequentare i corsi di sci, rispetto ad una scuola pubblica, che avrebbe richiesto “una costante dedizione e un livello di impegno molto elevato”. Accertato quindi il concreto ed effettivo interesse del ragazzo a frequentare una scuola diversa da quella pubblica, concludeva accogliendo la richiesta della madre e disponendo l’iscrizione del ragazzo presso la scuola privata.

A cura dell’avvocato Elisa Salvoni
(www.studiolegalesalvoni.it)

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