Spese straordinarie per i figli? Il giudice può imporre ai genitori di preventivarle

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Com’è noto, l’obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli, in caso di fine della convivenza familiare, è composto da due voci di spesa. L’una relativa alle esigenze della quotidianità, è il mantenimento ordinario, cui il genitore che non convive con i figli fa fronte, corrispondendo all’altro un assegno di mantenimento mensile di importo predeterminato. L’altra è relativa alle cosiddette spese straordinarie di importo variabile, che sono dovute a bisogni dei figli improvvisi e non determinabili in anticipo, o comunque comportanti costi rilevanti rispetto alla capacità economica di ciascuno genitori. Generalmente sono tali le spese mediche e sanitarie, quelle relative alla formazione scolastica ed extrascolastica. Vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, o in quota diversamente proporzionale.

Accade spesso che i genitori separati incontrino difficoltà sulle modalità con cui decidere se e quali spese straordinarie effettuare: è necessario che sia mamma che papà decidano insieme e preventivamente che Gigi frequenti il corso di calcio? O è sufficiente che decida solo il papà, quando la mamma preferiva le lezioni di inglese? E se c’è la necessità di fare una visita medica urgente: dove si va?
La materia è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25055 del 23 ottobre scorso.
Il caso: una mamma proponeva ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia, che aveva posto l’obbligo per lei ed il padre di concordare in anticipo tutte le spese straordinarie necessarie per i figli, incluse quelle mediche e scolastiche, quando il giudice di primo grado lo aveva previsto solo per quelle sportive e/o ricreative che comportavano un esborso superiore ad Euro 200,00.
A parere della signora, la Corte di Appello non aveva considerato il principio secondo cui il genitore affidatario dei figli minori, non ha l’obbligo di concertare con l’altro genitore l’effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implicano decisioni di maggior interesse per i figli. Infatti solo quando tali spese siano imposte da eventi eccezionali ed imprevedibili, il genitore affidatario ha l’onere di concordarle in anticipo con l’altro genitore, in modo che questi sia in condizione di partecipare alla decisione. Onere che invece non vi sarebbe per le spese straordinarie sostenute in forza di scelte attinenti ai fatti ordinari della vita dei figli (come quelle in materia d’istruzione), rispetto alle quali sarebbe il genitore non affidatario a doversi attivare per partecipare alla relativa decisione.
A fronte di ciò, la Corte di Cassazione ha osservato che, la giurisprudenza prevalente, nell’enunciare il predetto principio ha precisato che esso non ha carattere inderogabile, essendo sempre possibile, ai sensi della normativa vigente, che il giudice determini, oltre alla misura, anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge. Nel caso di specie, come si evince dalla motivazione del decreto impugnato, l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, è stata disposta dalla Corte di Appello “a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti”, in considerazione dell’elevata conflittualità in atto tra le stesse, la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta a parere della Corte di Cassazione l’infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente ed il rigetto del ricorso.
E’ possibile quindi per il giudice imporre la concertazione preventiva dei genitori nelle decisioni relative a tutte le spese straordinarie necessarie per i figli.

A cura dell’avvocato Elisa Salvoni
(www.studiolegalesalvoni.it)

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