Elezioni Lucca, il Tar respinge il ricorso di Santini

Non ci furono brogli. Semmai, in qualche caso, ‘errori di calcolo’, rettificati tuttavia nei verbali per l’autenticazione del voto. In ogni caso, niente che avrebbe potuto cambiare l’esito del voto. Le elezioni amministrative a Lucca sono valide e il caso sollevato dal candidato sindaco del centrodestra, Remo Santini, sostenuto dalle liste civiche e dai partiti della coalizione, per il Tar non ha motivo di sussistere. Lo sostengono i giudici della seconda sezione del Tar della Toscana – Saverio Romano, presidente, Luigi Viola e Alessandro Cacciari – che hanno rigettato il ricorso presentato dal consigliere comunale di SiAmo Lucca, per chiedere l’annullamento della tornata elettorale. Ma il primo grado della giustizia amministrativa ha cassato l’atto, respingendolo e in parte ritenendolo anche inammissibile per difetto di interesse. “Continueremo – ha detto l’ex candidato sindaco Santini e attualmente consigliere comunale di Siamo Lucca – a fare opposizione come abbiamo sempre fatto”.

Con il ricorso Santini e partiti della coalizione, rappresentati tra gli altri dall’avvocato Antonio Catricalà, avevano sostenuto la “grave violazione dei principi generali di trasparenza” durante le operazioni elettorali, la grave “violazione dei principi di segretezza del voto e di intangibilità delle urne”, in particolare alla sezione 20. Nel mirino della colazione sconfitta all’ultima tornata elettorale erano più nello specifico finite nel mirino “la non coincidenza tra il numero delle schede autenticate” e la somma di quelle votate e autenticate (non utilizzate). Ma secondo i giudici del Tar questa discrepanza “non determina sempre e comunque l’illegittimità delle operazioni elettorali e l’annullamento delle elezioni, dovendo riservarsi tale più grave conseguenza solo alle ipotesi in cui ‘la detta non coincidenza sia di proporzioni numeriche tali da consentire – si legge nella sentenza del Tar – una modifica del risultato elettorale e comunque sia accompagnata ad altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali”. Cose che secondo i giudici non sono riscontrate nel caso di Lucca.
“In buona sostanza – aggiungono i giudici -, l’accertamento della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate deve essere accompagnato, per importare l’illegittimità delle operazioni elettorali, da altre irregolarità che possano far supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, deve collocarsi in un contesto nel quale l’irregolarità non trova altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della cosiddetta scheda ballerina”. Ipotesi “del tutto assenti” anche nelle dichiarazioni assunte ai verbali delle sezioni e, tra gli altri, non sono nemmeno agli atti le dichiarazioni di rappresentanti di lista in tal senso. Testimonianze che avrebbero invece potuto, spiegano i giudici del Tar, “integrare quel principio di prova ritenuto sufficiente” dal Consiglio di Stato che si è espresso su questioni simili. Le contestazioni, dunque, “si risolvono, in buona sostanza, in inesattezze rettificabili sulla base di altri dati comunque desumibili dai verbali – osservano i giudici sul ricorso di Santini -, nel mancato inserimento di dati comunque documentati da altri atti ad efficacia privilegiata (come per il dato relativo alle schede consegnate alla Sezione) o in discrepanze che trovano comunque giustificazione in precisazioni assunte a verbale; anche nel caso delle Sezioni 38 e 84 in cui la precisazione assunta a verbale risulta essere caratterizzata da una certa genericità (ben sottolineata dalla difesa del ricorrente) appare evidente come si tratti di errori di calcolo che possono essere ritenuti giustificati o irrilevanti in considerazione della modesta incidenza numerica (come appare evidente soprattutto per la sezione 38) e, comunque, della sostanziale inesistenza di altre irregolarità tali da poter portare a concludere per ben più gravi violazioni delle regole in materia di espressione del voto”.
Quindi, anche ammesso che di errori si sia trattato (e in qualche caso secondo i giudici ci sono stati) non avrebbero cambiato l’esito finale del voto.
A questo si era aggiunto il caso della sezione 20, dove era stata aperta l’urna durante le operazioni di voto. Anche in questo caso e sulla scorta anche dei verbali, i giudici hanno ritenuto la situazione irrilevante, perché come ammesso dal presidente di seggio, l’urna fu sì aperta, ma non per l’alterazione o l’apertura delle schede. Questo sì che avrebbe potuto inficiare il principio di segretezza del voto, spiegano ancora i giudici. Fu soltanto un ‘controllo schede alla presenza del rappresentante di lista: “La dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista depositata in giudizio da parte ricorrente – si legge nella senza – evidenzia, infatti, la certa apertura dell’urna, ma non certo l’apertura o l’alterazione anche solo di una scheda”. Sul caso, Santini ha presentato anche denuncia di falso al tribunale di Lucca, ma la querela per i giudici  “non opera alcun riferimento ad eventuali operazioni di apertura delle schede effettuate in quell’occasione, ma solo ed esclusivamente all’apertura dell’urna (circostanza, in verità, già documentata dal verbale) e una simile circostanza costituisce la migliore riprova, da un lato, dell’insussistenza di ragioni idonee a determinare la sospensione del procedimento (l’eventuale accoglimento della querela di falso non apporterebbe, infatti, niente di nuovo nella prospettiva sopra richiamata) e, dall’altro, della sostanziale irrilevanza della circostanza ai fini dell’annullamento delle operazioni di voto”.
La terza censura presentata nel ricorso è quella relativa all’aggiornamento delle liste elettorali con i nuovi residenti, che secondo Santini avrebbe influito sul voto, creando disorientamento negli elettori interessati dal cambio di residenza nel passaggio ad altra lista elettorale. Anche in questo caso l’esiguo numero delle persone interessate, secondo i giudici, è irrilevante sull’esito del voto: “Non si può – si legge nella sentenza – non rilevare come lo stesso ricorrente individui i possibili elettori interessati dalla problematica in un numero pari a 109, in realtà da ridursi a 12, di cui solo 3 in possesso di cancellazione dalle liste elettorali di provenienza entro il 24 aprile 2017, secondo la nota del 18 agosto 2017 del responsabile di settore del Comune di Lucca), attribuendo così una consistenza numerica alla censura assolutamente non sufficiente, considerato anche il respingimento delle altre censure, al superamento della cosiddetta prova di resistenza, visto che il distacco tra i due candidati è di 361 voti”.
Per Remo Santini e gli esponenti della sua coalizione sono state ore d’attesa. Questa mattina si è tenuta la breve udienza, poi i giudici si sono ritirati in camera di consiglio per decidere. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio, ancora prima di quanto era atteso. “Quando c’è un margine così esiguo tra le due coalizioni, chiedere una ulteriore verifica è quasi un atto dovuto – ha ricordato Remo Santini – Abbiamo comunque presentato una documentazione molto precisa e circostanziata di tutte le irregolarità che abbiamo riscontrato durante le operazioni di voto. Per questo, devo ringraziare anche l’avvocato Antonio Catricalà che ci ha dato una grossa mano”. 

Luca Dal Poggetto
Roberto Salotti

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