Referendum, competenze chiare per Stato e Regioni

E’ la modifica dell’articolo 117 della Costituzione il punto focale della riforma costituzionale sottoposta all’approvazione del referendum. Cambia, sostanzialmente, la filosofia della ripartizione dei poteri fra Stato e Regioni. Se infatti prima venivano indicati i settori di legislazione esclusiva dello Stato e quelli di legislazione concorrente con la Regione mentre alla Regione spettava “la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, nel nuovo testo vengono espressamente elencate le specifiche competenze di Stato e Regione, cercando di eliminare tutte le ambiguità che in passato più volte hanno portato gli atti alla Corte Costituzionale per conflitto di competenze.

Se il primo comma dell’articolo rimane intatto e recita “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali”, è modificato, anche sostanzialmente, l’elenco dei settori in cui lo stato ha legislazione esclusiva, alcuni dei quali prima facevano parte del comma in cui si parlava di legislazione concorrente, fatta salva la possibilità, come si è visto nel nuovo articolo 116, per specifiche materie, di
prevedere altre forme di autonomia.
Queste le materie di legislazione esclusiva dello Stato, come da elenco del nuovo secondo comma dell’articolo 117: “Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento delle professioni e della comunicazione; disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale”.
Queste invece le competenze delle Regioni cui spetta la potestà legislativa “in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.
Il nuovo testo prevede però che la legge dello stato possa intervenire anche su materie non riservate alla legislazione esclusiva “su proposta del governo” e in tre casi ovvero “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Vengono confermati, invece, gli altri commi del “vecchio” articolo 117. Il nuovo quinto comma ripropone il testo già vigente e riguarda le Regioni e le Province autonome di Trento e Di Bolzano relativamente agli atti dell’Unione Europea: “nelle materie di loro competenza – si legge – partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”. Saranno, insomma, Regioni e Province autonome ad attuare le decisioni della Ue e gli accordi internazionali, secondo le procedure stabilite dalla legge dello Stato, salvo la possibilità allo Stato di sostituirvisi in caso di inadempienza.
Circa la potestà regolamentare questa, a differenza del passato in cui spettava allo Stato salvo possibilità di delega alle regioni ora spetta “allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative”. Rimane la facoltà dello Stato “di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva”. Sparisce, nell’ultimo periodo, il riferimento alle Province che scompaiono. Saranno dunque i Comuni e le città metropolitane ad avere “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, ma, e si tratta di un aggiunta rispetto al vecchio testo “nel rispetto della legge statale o regionale”.
Intatti gli ultimi tre commi, che specificano alcuni limiti cui si devono uniformare le leggi regionali. Innanzitutto il principio di parità di genere. E per questo le leggi regionali “rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. Si prevede poi la possibilità di intese con altre Regioni “per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni” o con altri Stati ed enti territoriali di altri Stati. Ma in questo caso “ nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

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