Referendum, tempi e limiti per i decreti legge nella riforma

Novità anche per la decretazione d’urgenza nel nuovo testo riformato della Costituzione in virtù delle modifiche all’articolo 77 della Costituzione.
Attualmente il testo recita: “Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita e di urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

Alcune delle modifiche proposte sono meramente tecniche. Il nuovo primo comma, infatti, vede solo la sostituzione delle parole “delle Camere” con “disposta con legge”, in quanto non sarà sempre necessario che le leggi siano approvate da entrambi i rami del parlamento se passasse l’impianto della riforma.
Secondo il nuovo secondo comma, inoltre, prevede che i testi dei decreti legge siano presentati solo alla Camera dei deputati “anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. E di conseguenza sarà la sola Camera dei Deputati che “anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni”. Infine, sempre quanto alle modifiche tecniche, e come già spiegato nei giorni scorso, nel caso in cui il presidente della Repubblica rinvii alle camere il decreto legge approvato le stesse hanno non 60 ma 90 giorni per approvarlo prima che il testo decada. L’ultima parte poi del terzo comma, verrebbe riformulata così: “La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”, eliminando il precedente riferimento alle Camere.
Tutta nuova sarebbe, invece, l’ultima parte del nuovo articolo 77, con l’aggiunta ex novo di 4 commi.
Secondo il primo di questi “Il governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento”.
Non si potrà quindi utilizzare la decretazione di urgenza per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per le leggi di autorizzazione alla rafitica di trattati internazionali e per quelle di approvazione di bilanci e consuntivi. Con l’eccezione, circa la materia elettorale, del lato tecnico-organizzativo delle procedure elettorali. Inoltre, come già emerso negli ultimi anni dalla giurisprudenza, non si potranno reiterare disposizioni già adottate con decreto legge poi non convertiti in legge così come regolare i rapporti giuridici che nel frattempo, entrando immediatamente in vigore le disposizioni del decreto, si sono creati. Un decreto legge, inoltre, non potrà ripresentare testi già dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale per il loro contenuto e non per la procedura di approvazione o altri vizi di questo tipo.
Divieto, nel comma successivo aggiunto dalla riforma, anche per i cosiddetti decreti legge omnibus, che sotto un determinato titolo nascondevano una serie di disposizioni eterogenee: “I decreti – si legge nel nuovo comma – recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.
Contingentati i tempi, come da previsione del penultimo comma dell’articolo 77, per l’esame eventuale da parte del Senato. “L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione”.
Dopo la trasmissione del testo dei disegni di legge dalla Camera al Senato, Palazzo Madama avrà 30 giorni per esprimersi dalla presentazione alla Camera dei Deputati. Le proposte di modifica andranno poi deliberate entro dieci giorni dalla trasmissione dalla Camera del disegno di legge, che a sua volta deve avvenire non oltre i 40 giorni dalla presentazione del disegno di legge stesso.
Un rafforzativo contro l’inserimento di norme diverse dall’obiettivo del decreto anche nell’ultimo comma del nuovo articolo 77. Anche nella legge di conversione, infatti, è fatto espresso divieto di inserire disposizioni estranee: “Nel corso dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti – prevede il testo – non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto”.

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