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Modifiche legge urbanistica, Ceccarelli: “Procedure più semplici”

Adeguare la legge urbanistica regionale alle modifiche intervenute in sede nazionale, semplificare le procedure e offrire il massimo sostegno alle amministrazioni comunali. Questi gli obiettivi alla base della proposta di legge regionale di modifica della legge 65/2014, varata dalla giunta e approvata ieri dal Consiglio Regionale. “Abbiamo colto l’opportunità che ci è stata offerta dall’evoluzione della norme nazionali – spiega l’assessore all’urbanistica Vincenzo Ceccarelli – per semplificare ulteriormente le procedure urbanistiche e offrire ancora maggiore supporto ai Comuni, soggetti di riferimento nel governo del territorio. Le modifiche sono frutto di un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati”. In particolare si è provveduto ad adeguare la norma regionale alla nuova disciplina in materia di conferenza di servizi (d.lgs. 127/2016), per cui sono stati ridefiniti i termini e la procedura per la convocazione della conferenza di servizi nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, qualora sia necessario acquisire atti di assenso resi da altre amministrazioni necessari per l’esecuzione dei lavori.

Si è proceduto, inoltre, a modificare le norme relative al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, chiarendo che l’acquisizione del parere della commissione per il paesaggio nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all’articolo 146 del d.lgs.42/2004, e che tale acquisizione da parte dell’amministrazione procedente non è invece obbligatorio per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Sono state introdotte anche modifiche al fine di migliorare il coordinamento delle disposizioni della legge regionale  65/2014 e della legge regionale 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), per quanto riguarda l’esercizio associato delle funzioni dei comuni relative alla materia paesaggistica, al fine di favorire ed incentivare tale esercizio associato. Conseguentemente si è introdotta la disciplina transitoria in caso di nomina di commissioni del paesaggio in forma associata e la relativa decadenza di quelle dei singoli comuni.

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