Niente assegno di divorzio se l’ex coniuge ha una nuova convivenza

Quando un matrimonio finisce, molto spesso accade che un coniuge sia obbligato a versare all’altro un assegno mensile, in modo da consertirgli – almeno teoricamente – di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio. Altrettanto spesso però avviene che il coniuge che riceve l’assegno mensile instauri una nuova relazione sentimentale, andando a vivere in modo in modo stabile e duraturo nel tempo con il nuovo partner e costituendo una nuova famiglia di fatto.

Pertanto, nell’eventuale giudizio di divorzio, laddove non si riesca a trovare un accordo in via bonaria, il coniuge obbligato molto probabilmente chiederà al Giudice di smettere di partecipare al mantenimento del proprio ex, in forza dell’apporto economico fornito a quest’ultimo dalla nuova stabile convivenza. Cosa accade quindi? Chi ha ragione? In altre parole: chi instaura una convivenza more uxorio, conserva il diritto a percepire l’assegno di divorzio dall’ex? Recentemente la questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19345 del 2016.
La vicenda. Il tribunale di Latina il 13 settembre 2011 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due persone, rigettanto la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie. La signora ha quindi fatto appello e, non dandosi per vinta dall’esito negativo del giudizio, ha proposto anche ricorso in Cassazione. In particolare, la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per la corresponsione dell’assegno di divorzio, poiché la signora da tempo aveva instaurato una nuova convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato prova della fine della relazione sentimentale. La Corte di Cassazione ha quindi esaminato la questione ribadendo il principio secondo cui l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni legame con il tenore e il modello di vita che hanno caratterizzato la precedente convivenza matrimoniale. Fa venire meno, in sostanza, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto – tutelata dall’articolo 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto. Esclude quindi ogni residua solidarietà post – matrimoniale con l’altro coniuge, che deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dalla signora, che ha perso il diritto a ricevere l’assegno di divorzio dall’ex coniuge.

A cura dell’avvocato Elisa Salvoni

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