Infiltrazioni di acqua dopo la ristrutturazione del magazzino, i proprietari portano in tribunale il direttore dei lavori

La Cassazione annulla la sentenza della Corte di Appello che aveva ribaltato le responsabilità di primo grado facendo scattare la decadenza

Prendono in affitto un magazzino ma dopo un po’ si presentano episodi di infiltrazioni di acqua e colature che portano alla interruzione di un contratto di affitto.

I proprietari dell’immobile hanno portato in tribunale il direttore dei lavori e dell’appaltatore dei lavori effettuati nel piano interrato dove si è verificato il problema.

Nel primo grado il tribunale di Lucca ha condannato il direttore dei lavori al pagamento di circa 51mila euro di danni (il 40 per cento a carico del’assicurazione stipulata dal professionista), dichiarando invece improcedibile la domanda nei confronti della ditta, nel frattempo fallita, in quanto i proprietari avrebbero dovuto far valere le proprie ragioni in sede fallimentare.

La corte d’appello, adita da direttore dei lavori, ha invece deciso in senso contrario ai proprietari, facendo valere il principio di decadenza: i proprietari, in sostanza, sarebbero già stati a conoscenza dei problemi di umidità del locale e avrebbero tardato a chiedere il risarcimento dei danni ai presunti responsabili.

Una motivazione che non ha convinto la Corte di Cassazione che ha escluso che la presenza di umidità riscontrata e già conosciuta dai proprietari potesse essere assimilabile alle infiltrazioni di acqua e alle colature riscontrate dopo l’intervento della ditta. Secondo questo ragionamento il dies a quo dal quale far decorrere il termine annuale per l’effettuazione della denuncia dei vizi non sarebbe ancora scattato al momento della presentazione degli atti in tribunale.

Il collegio ha così cassato la sentenza impugnata rinviando “il giudizio alla medesima corte d’appello (in diversa composizione, ndr) che, individuato il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex articolo 1669 del codice civile in virtù dei principi sopra ricordati, si pronuncerà sulla pretesa risarcitoria degli odierni ricorrenti, e deciderà anche sulle spese del presente giudizio”.

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