Marchetti: “Ad Altopascio la Tasi più bassa della provincia”

Il consiglio comunale di Altopascio ha approvato le aliquote Tasi nel corso della seduta di lunedi (9 settembre). “Le aliquote sono differenziate per tipologia di utilizzo – afferma l’amministrazione comunale – ma sostanzialmente per le abitazioni residenziali si dovrà pagare l’importo della rendita catastale con l’aliquota del 2,3 per mille, la quota più bassa fra quelle introdotte dalle altre amministrazioni comunali della provincia di Lucca, come ha dimostrato il sindaco Marchetti nel corso della serata”.
“La discussione non è stata particolarmente animata – ha dichiarato Maurizio Marchetti che ha illustrato la pratica durante i lavori del consiglio – anche perché con questa approvazione la maggioranza mantiene fede a un impegno importante con i cittadini di Altopascio, ovvero l’abbassamento delle tasse. Per quanto riguarda eventuali aggiustamenti per le situazioni di disagio sociale, interverremo a livello di reddito e non di rendita catastale, nel senso di procedere con la migliore equità possibile. Le nostre aliquote sono le più basse di tutta la provincia di Lucca e su questo dato oggettivo credo ci sia poco da discutere, a qualunque livello. La testimonianza che, nonostante tempi veramente difficili per gli enti locali, si può venire incontro alle esigenze dei cittadini”.
Marchetti ha presentato alcune simulazioni, che vedono i cittadini arrivare anche a risparmi superiori a 200 euro rispetto alla tassazione precedente dell’Imu, per abitazioni normali.
“La proposta dell’amministrazione comunale in questo ambito è particolarmente favorevole per tutti – ha concluso Marchetti – come confermano chiaramente alcuni esempi riguardanti le tipologie abitative più diffuse”.
Questa la descrizione delle aliquote Tasi approvate dal consiglio comunale di Altopascio
Aliquota 0.23 per abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, comprese quelle concesse in comodato, come risultante da contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale per la quota di rendita risultante in catasto fino al valore di euro 500 euro; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Aliquota 0.2 per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201 del 2011
Aliquota 0,05 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze
Aliquota 0,00 per tutti fabbricati, aree edificabili e terreni già assoggettati all’aliquota Imu del 1,06%