
Con la recente modifica normativa regionale non è più tassativo il termine del 20 marzo di ogni anno per la restituzione del tesserino venatorio regionale cartaceo al Comune di residenza. Il tesserino può quindi essere riconsegnato al Comune anche al momento del ritiro del nuovo tesserino per la nuova stagione venatoria. Di conseguenza viene meno la sanzione amministrativa per la mancata riconsegna del documento entro il 20 marzo di ogni anno.