Consigli comunali in modalità mista a Capannori, la Lega dice no: “Servono motivazioni valide”

Caruso: “Modifiche che sono state assunte anche nel mancato rispetto della legge”
Il consiglio comunale di Capannori ha approvato le modifiche regolamentari che consentiranno di svolgere i consigli comunali in presenza e in modalità mista e, motivatamente, in videoconferenza.
“Si tratta di modifiche – afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso – duramente contestate dall’opposizione in quanto la tutela del decoro dell’istituzione, che rende dovuta la presenza fisica di tutti i consiglieri nell’aula, è da considerare preminente rispetto all’esigenza di voler fare il consiglio comunale stando seduti comodamente sul divano di casa in assenza di valide motivazioni”.
“Sarebbe stato opportuno – prosegue Caruso – prevedere la presenza come modalità ordinaria di convocazione e consentire il collegamento da remoto soltanto nel caso di sussistenza di ragioni giustificative (impossibilità di presenziare in aula per motivi di lavoro o di salute) dei singoli consiglieri al fine di impedire utilizzi strumentali e non ortodossi della facoltà. Ma al di là delle ragioni di merito, le modifiche del regolamento appaiono viziate in quanto non precedute dalla modifica dello Statuto che avrebbe dovuto recepire il principio della facoltà di svolgere i consigli comunali in modalità mista o in videoconferenza”
“Sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno n. 33 del 19 aprile scorso, ammette che gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà, regolamentare disciplinare lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza o in modalità mista. In questo caso però – spiega Caruso – occorre rispettare il dettato dell’art. 38 del Tuel a mente del quale il funzionamento dei consigli è disciplinato dal regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. Quindi, la modifica dello Statuto per l’inserimento della facoltà in questione appare un prius, ovvero un presupposto logico non soltanto necessario ma anche dovuto alla luce della volontà del legislatore che demanda allo Statuto la fissazione dei principi di base e al regolamento la normativa di dettaglio in ordine al funzionamento dei consigli comunali”.
“La tesi della parificazione tra Statuto e legge – scrive Caruso – non è condivisibile poiché, nell’ambito dell’autonomia dell’Ente locale, lo Statuto può ben contenere disposizioni non espressamente previste dalla Legge (tuttavia conformi all’ordinamento giuridico) ma deve comunque rispettare, ai sensi dell’art. 6 del Tuel, i principi fissati dal suddetto Testo unico ed in particolare l’art. 38 che, come detto, affida alla potestà regolamentare la disciplina di dettaglio del funzionamento dei consigli comunali nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. In tal senso – conclude Caruso – le modifiche regolamentari approvate appaiono non conformi ai principi dello Statuto che non prevede il collegamento da remoto e, pertanto, sono state assunte nel mancato rispetto della legge ovvero dell’art. 38 del Tuel”.