Guerra alle intestazioni fittizie, Polstrada spiega nuove norme

7 novembre 2014 | 11:29
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Guerra alle intestazioni fittizie, Polstrada spiega nuove norme

Da lunedì scorso (3 novembre) è in vigore l’articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada, norma che consentirà l’identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al codice della strada. In sostanza è stato previsto un obbligo di comunicazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile finalizzato all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione in caso di trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing, dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, al fine di scongiurare l’ormai noto fenomeno delle intestazioni fittizie di autoveicoli, che ha portato la Polizia Stradale, attraverso intensa attività investigativa, ad effettuare varie operazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale ponendo sotto sequestro numerosi autoveicoli. Nella provincia di Lucca la Polizia Stradale, in particolare, ha scoperto molti casi di intestazione fittizia con alcuni casi di intestazione di circa 100 veicoli a persona.

A fronte delle numerose richieste effettuate alla Polstrada ed al fine di una corretta informazione, si ritiene necessario fornire le indicazioni di maggior interesse. Le disposizioni contenute nell’articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada e articolo 247-bis del regolamento di esecuzione, prevedono l’obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo – intestato ad una persona diversa – per più di trenta giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l’annotazione nella carta di circolazione e nell’Archivio nazionale dei veicoli. Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d’uso, la locazione senza conducente, l’intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto Rent to buy e facenti parte di un trust. Per il momento le norme non saranno applicate ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto. Nel caso di comodato, che rappresenta l’ipotesi più ricorrente, l’obbligo scatta quando, l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario, sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni. Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nell’ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.
Nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall’intestatario della carta di circolazione.
Le norme indicate non sono retroattive, per cui troveranno applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014 e quindi, eventuali sanzioni potranno trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3 novembre e quindi a partire dal 4 dicembre.
La sanzione amministrativa per chi non ottempera a tale obbligo sarà da 705 a 3256 euro con ritiro della carta di circolazione del veicolo.