
E’ il codice della strada e non la polizia municipale a stabilire l’entità delle multe e le relative sanzioni per le violazioni. Risponde così la polizia municipale di Lucca alle affermazioni di un lettore raccolte da Lucca in Diretta (Leggi l’articolo).
“In merito all’articolo Il verbale è sbagliato: paga ma la multa lievita – affermano dal comando – il comando di polizia municipale spiega che quel giorno, sui marciapiedi del viale, vi erano otto auto, che furono tutte sanzionate. La sanzione prevista per sosta su marciapiede è di 85 euro se pagata entro 60 giorni dalla notifica), cifra che può essere ridotta a 59,50 se il trasgressore paga entro 5 giorni. Se la sanzione poi non viene pagata entro 60 giorni diviene titolo esecutivo per una somma maggiore, in questo caso 169 euro più spese di procedimento. Sui verbali di preavviso di violazione, redatti dall’agente, vennero, come di prassi, scritte ambedue le cifre 85 euro e 59,50 euro; queste furono scritte in modo chiaro e ben leggibile, come si può notare dagli originali, depositati al comando della polizia municipale di Lucca. Di questi 8 verbali, 7 sono pagati subito dai trasgressori, a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario, e tutti nella misura scontata di 59,50 euro; nessuno dei 7 trasgressori ha equivocato sulla cifra da pagare. Solo un verbale fu pagato erroneamente con una cifra minore (55,50 euro). Si sottolinea che, come già sopra indicato, anche su questo verbale la cifra da pagare in modo scontato, e cioè 59,50 euro, risulta scritta in modo chiaro e leggibile”.
“Riguardo alle somme successivamente addebitate al trasgressore – prosegue la nota del Comando – seguono una procedura stabilita non dall’amministrazione comunale, ma dal Codice della Strada, procedura dalla quale la polizia municipale non può sottrarsi. Il codice dispone, infatti, che un pagamento in misura minore, rispetto a quello stabilito, non vale come pagamento ai fini dell’obbligazione, e che la somma versata (in questo caso, 55,50 euro) venga trattenuta in acconto. Il preavviso di violazione (cioè il foglietto azzurro che viene posto sui tergicristalli delle auto) avuto dal trasgressore non è un vero e proprio verbale. Il verbale vero e proprio viene notificato successivamente alla residenza, per posta; in questo caso, nel verbale notificato, venne riportata la comunicazione che erano già state anticipate, dal trasgressore, 55,50 euro; se il verbale fosse stato ritirato, il trasgressore avrebbe potuto vedere che aveva la possibilità, entro 5 giorni dal ricevimento, di pagare la cifra rimanente di 4 euro, più le spese di notifica (14 euro) ma, in questo caso, il trasgressore non lo ritirò, lasciando poi scadere i termini. Come prevista dal codice della strada e dal codice di procedura civile, il verbale inviato per posta e non ritirato perfeziona la propria notifica dopo 10 giorni di compiuta giacenza alla posta. Non avendolo il trasgressore ritirato, il verbale quindi è arrivato alla cifra massima prevista dal codice e una somma di 169 euro più le spese di procedimento (14 euro) Si precisa che al trasgressore non sono stati addebitati interessi o altre spese aggiuntive, se non quelle, come sopra indicato, di 14 euro di spese di procedimento per la prima notifica del verbale”.