Candidata esclusa, annullato il concorso della scuola

31 marzo 2017 | 14:34
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Candidata esclusa, annullato il concorso della scuola

Era stata esclusa dalla selezione pubblica per un incarico di docenza di tecniche estetiche professionali all’Isi Pertini per “insindacabile giudizio” della dirigenza scolastica per “non aver lavorato in maniera efficiente ed efficace negli anni scorsi nei corsi di addetto estetista e tecnico per i trattamenti estetici” nell’istituto professionale lucchese, ma l’estetista ha vinto la sua battaglia al Tar che ha accolto il suo ricorso, annullando la graduatoria stilata a seguito della selezione indetta l’8 agosto scorso. L’epilogo è arrivato con una sentenza emessa dai giudici l’8 marzo scorso, ma depositata soltanto oggi. Tutto ha preso origine dall’avviso di selezione pubblico pubblicato dalla dirigente scolastica per affidare incarichi ad esperti esterni nelle tecniche di estetica. La donna che ha fatto ricorso, avendo già insegnato in quella scuola, aveva pensato di presentare tutta la documentazione necessaria per la domanda, ma se l’era vista respingere, come hanno ricostruito i giudici nel dispositivo della sentenza. In particolare la dirigenza scolastica si era appellata alla clausola di esclusione prevista dal bando di selezione stesso, perché l’insegnante era stata colpita da provvedimento disciplinare lo scorso 20 maggio. 

Una decisione presa “a insindacabile giudizio del dirigente”, che infatti ha respinto la candidatura. L’insegnante esclusa non si è data però per vinta e si è rivolta alla giustizia amministrativa. Per il collegio giudicante, in particolare, nonostante la clausola con cui il dirigente si è attribuito l’insindacabilità delle decisioni, la scelta di escludere la candidata sarebbe dovuta essere motivata: “Se può ritenersi ragionevole l’esclusione dalla procedura selettiva di un candidato il cui servizio pregresso sia risultato insoddisfacente e soggetto a rilievi, anche di natura disciplinare – si legge infatti nella sentenza -, è evidente che l’atto di esclusione deve dare conto, in concreto, delle ragioni per cui le predette condotte, per la loro rilevanza, assumono carattere dirimente ai fini dell’ammissione. Nella fattispecie l’atto di esclusione risulta privo di qualsiasi motivazione rimandando esclusivamente al fatto storico dell’applicazione nei confronti dell’interessata di una sanzione che, peraltro, per la sua tenuità, pare difficile ritenere, di per sé, ragione ostativa alla partecipazione al concorso de quo, non essendo indicati rilievi ulteriori attinenti al rendimento in servizio”.