
Il chiosco dei fiori può restare all’ingresso del cimitero monumentale di Sant’Anna. Dovrà avere tuttavia la caratteristica di banco ambulante e non avere quelle strutture fisse, che il Comune di Lucca considera un abuso edilizio. Questo almeno fino a quando non arriverà la sentenza di merito al Tar sul ricorso proposto da Fernanda Pellicci, titolare dell’attività su cui è in atto ormai da anni una battaglia legale con Palazzo Orsetti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato a cui la donna si è appellata dopo il respingimento del Tar dell’ordinanza cautelare per annullare gli effetti del diniego al rinnovo della concessione degli spazi da parte del Comune.
Il provvedimento era stato notificato alla titolare del posteggio il 22 maggio scorso da parte del dirigente del Suap di Lucca, a seguito di una serie di atti tutti impugnati da Pellicci. Il Comune infatti ritenendo abusivo il chiosco aveva emesso una ordinanza che obbligata alla rimessa in pristino degli spazi già nel marzo del 2011. Un secondo provvedimento aveva ribadito lo stesso obbligo anche nel settembre di quell’anno, preannunciando l’esecuzione d’ufficio in caso di mancato ’sgombero’ degli spazi del posteggio.
Si è arrivati poi al ricorso al Tar per annullare il provvedimento di diniego del suolo pubblico da parte del Comune che rilevava “incongruenze e abusi sia sotto l’aspetto edilizio che sotto l’aspetto urbanistico rispetto alla concessione inizialmente rilasciata”. Il Tar aveva respinto ha respinto la domanda cautelare, osservando che le opere realizzate dal ricorrente per esercitare la propria attività sarebbero abusive. Ma la titolare del chiosco non si è data per vinta e si è appellata al Consiglio di Stato che ha ritenuto l’appello cautelare fondato. Rinviando il tutto alla sentenza di merito del Tar. “L’astratta rilevanza dell’abuso edilizio commesso come causa di per sé sola sufficiente per escludere il rinnovo della concessione – sottolineano i giudici del Consiglio di stato – è questione che va approfondita nella propria sede di merito. Dall’altro lato, nel frattempo, l’interesse della parte ricorrente appellante a continuare la propria attività di lavoro e quello dell’amministrazione a reprimere l’abuso possono essere contemperati disponendo che la parte ricorrente, sino alla decisione di merito, rimanga nella disponibilità dell’area, ove possa esercitare l’attività nella forma originaria di posteggio, e quindi non necessariamente con la struttura fissa, rispetto alla quale il Comune potrà adottare i provvedimenti di natura edilizia richiesti”.