Accoglienza, Corte Conti dà ok per fondi a Massarosa

3 giugno 2018 | 13:10
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Accoglienza, Corte Conti dà ok per fondi a Massarosa

Via libera della Corte dei Conti al Comune di Massarosa che aveva richiesto ufficialmente un parere sui fondi per l’accoglienza dei migranti sia per lo scorso anno sia per quello in corso. I fondi sono liberi e non vincolati e quindi spendibili direttamente dall’ente comunale. Questa in estrema sintesi la risposta, del 31 maggio scorso, da parte della sezione regionale di controllo della magistratura contabile al sindaco di Massarosa.

Il tenore letterale delle disposizioni, laddove fa riferimento al “concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale” sembrerebbe, a prima vista, far propendere per una interpretazione volta ad affermare la sussistenza, quanto meno, di una generica destinazione dei contributi erogati, in quanto la norma sembra riferirsi ad oneri sostenuti (o da sostenere) in relazione ad interventi ricollegabili, direttamente o indirettamente, alla presenza di immigrati sul territorio del Comune. Tuttavia, nonostante il tenore letterale delle disposizioni in parola, si ritiene che, per i contributi in questione, non sussista un vincolo di bilancio, e le somme siano da considerarsi libere. Si tratta di centri governativi di prima accoglienza (la cui gestione può anche essere affidata ad enti locali); strutture temporanee individuate dal prefetto; strutture rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, predisposte dagli enti locali (cosiddetto Sprar); strutture per l’accoglienza dei minori. Dai decreti ministeriali in questione risulta anche che le somme vengono erogate in base al numero di immigrati presenti nel Comune, con un limite massimo di 500 o 700 euro per richiedente protezione, e comunque nei limiti delle disponibilità del fondo, che nel 2017 era di 100 milioni di euro e per il 2018 di 150 milioni di euro.
“Dai lavori parlamentari, quindi, – si legge nella delibera della Corte dei Conti – emerge una inequivoca intenzione del legislatore che, seppur non esattamente corrispondente alla lettera della legge (che si esprime in termini di “concorso… agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale…”), si ritiene debba condurre a ritenere i contributi in questione come non soggetti ad alcun vincolo, e quindi liberamente utilizzabili dall’ente”.
Al riguardo, il ministero ha precisato che “le somme distribuite a favore dei Comuni a valere sul fondo, non sono vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione normativa è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Le somme pertanto potranno essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale”.

Vincenzo Brunelli