Fosber, Cassazione impone reintegro operaio licenziato

7 giugno 2018 | 12:17
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Fosber, Cassazione impone reintegro operaio licenziato

Si è conclusa positivamente per il lavoratore la vicenda giudiziaria riguardante un dipendente della Fosber Spa di Lucca. Anche per la Corte di Cassazione che ha asserito che quello ai danni del dipendente era stato un licenziamento senza giusta causa. Per questo ha disposto il reintegro nelle funzioni e tutti gli annessi di legge correlati agli stipendi e ai danni subiti.
La vicenda era partita nell’estate del 2012, quando il dipendente viene convocato dall’azienda, una delle cartiere più importanti del comprensorio, per un cambio di mansioni.

L’uomo si era rifiutato di fare il magazzinire per motivi di salute. Già la corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore ma dal 5 giugno scorso, con la pubblicazione della sentenza e delle relative motivazioni da parte della Cassazione, il reintegro in azienda è divenuto definitivo. I giudici di merito osservavano che effettivamente il lavoratore, nel corso del colloquio del 17 settemre del 2012 con il direttore del personale ed alla presenza di componenti della Rsu, aveva affermato di non essere disponibile a svolgere mansioni diverse da quelle fino a quel momento svolte e da altre consistenti nell’inserimento di taluni dati nel sistema informativo e che dunque aveva tenuto un comportamento oppositivo.
Osservavano, però che, ai fini della valutazione del disvalore della condotta, doveva considerarsi la circostanza che il lavoratore aveva manifestato il suo disappunto, prima di conoscere l’esito della visita di idoneità che lo avrebbe giudicato idoneo allo svolgimento di mansioni di magazziniere, sia pure con rilevanti limitazioni, e, cosa ancora più importante, prima ancora che il datore di lavoro individuasse concretamente, all’esito del giudizio del medico competente, le mansioni che riteneva esigibili in quanto compatibili con il suo stato di salute. Secondo la Corte di merito, solo in presenza di tali ultime circostanze, la condotta avrebbe potuto giustificare il licenziamento per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario mentre quella del ricorrente, che si arrestava sul piano di un atteggiamento oppositivo “di mera affermazione”, era inidonea ad integrare una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Lapidaria la sentenza degli ermellini: “La Corte rigetta il ricorso e condanna òa parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4mila euro per compensi professionali oltre agli esborsi liquidati in 200 euro, alle spese forfettarie del 15 per cento  ed agli accessori di legge”.

v. b.