
“Signor giudice stavolta non ho fatto nulla di male”. Questa la singolare dicitura alla base del ricorso per Cassazione inoltrato da un cittadino di origini albanesi, a seguito di una condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ricorso respinto e condanna confermata.
Un 33enne, con precedenti per tentata estorsione ed evasione, era stato condannato anche dalla corte d’Appello di Firenze per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio di alcuni anni fa avvenuto a Lucca. Prima del settembre dello scorso anno aveva presentato ricorso personalmente, quando era ancora possibile farlo. Gli ermellini hanno ovviamente dichiarato inammissibile la sua istanza. Spiegano i giudici della suprema Corte di Cassazione in sentenza: “Chiede di essere assolto per non aver fatto niente di male. Il ricorso è inammissibile perché i motivi si limitano a proporre censure non consentite e generiche. È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di 3mila euro a favore della cassa delle ammende”.
v.b.