
Non le bastava l’indennizzo ricevuto, per sé e per sua figlia, ma voleva anche le quote che erano state percepite dai figli maggiorenni del suo convivente, nati dal suo precedente matrimonio. Questo perché essendo maggiorenni e conviventi con la madre (la ex moglie dell’uomo deceduto) secondo la donna non avevano diritto al risarcimento che era stato ridistribuito tra tutti gli aventi diritto. Le due quote le voleva per sé e per sua figlia, nata durante la convivenza con l’uomo che aveva poi perso la vita nei drammatici avvenimenti di Viareggio del 2009.
Si parla degli indennizzi relativi a familiari e conviventi delle persone decedute a seguito della strage di Viareggio del 2009. La legge 7 luglio 2010, numero 106, aveva istituito una speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario verificatosi a Viareggio il 29 giugno 2009 e provocato, come si ricorderà, da un convoglio di carri cisterna contenenti Gpl. L’esplosione provocò 32 vittime.
L’elargizione è settata a coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. L’individuazione dei beneficiari era stata rimessa al sindaco di Viareggio, d’intesa con il presidente della giunta regionale toscana in qualità di commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito dell’incidente.
Il Tar di Firenze ha respinto il ricorso della donna, la convivente dell’uomo deceduto durante la tragedia, che aveva scritto nella sua istanza inoltrata ai giudici amministrativi di non avere interesse alla coltivazione delle prime censure in questione, giacchè, in corso di giudizio, anche lei era stata individuata quale beneficiaria della speciale elargizione a seguito delle modifiche apportate alla legge 106/2010 dalla sopravvenuta legge 11 luglio 2012, numero 107, che aveva parificato la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge superstite della vittima, in presenza di figli nati dalla convivenza.
Il residuo interesse alla decisione riguardava dunque le sole censure dedotte con il secondo motivo del ricorso, che riguardavano il riconoscimento del beneficio economico in favore dei figli maggiorenni dell’uomo deceduto, che erano nati durante il suo primo matrimonio e che erano maggiorenni all’epoca della tragedia. Per in giudici invece il risarcimento stabilito è stato suddiviso legittimamente tra moglie, convivente, e tutti i figli dell’uomo che è morto durante l’esplosione.
Secca e lapidaria infatti la risposta del Tar in sentenza: “Il ricorso va per una parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e respinto per la parte rimanente”.
Vincenzo Brunelli