
Scoperta una banda di truffatori, ma nessuno voleva processarli per questioni inerenti le competenze territoriali tra giudici. La Cassazione è intervenuta a dirimere il contenzioso tra i giudici lucchesi e quelli bolognesi. Una situazione di stallo che si è sbloccata proprio grazie all’intervento degli ermellini. Le attività giudiziarie proseguiranno al tribunale di Lucca.
La vicenda processuale era iniziata lo scorso anno quando la procura lucchese aveva chiesto al gip del tribunale cittadino l’applicazione di misure cautelari nei confronti dei tre indagati bolognesi che attraverso alcuni assegni, frutto di ricettazione, avevano cercato di mettere in atto alcune truffe nel comun di Montecarlo.
Individuati dalle forze dell’ordine erano stati denunciati all’autorità giudiziaria e gli inquirenti avevano richiesto, in fase di indagini preliminari, l’applicazione di alcune misure cautelari per poter proseguire le attività investigative sui reati ipotizzati per i tre indagati. Con ordinanza del novembre del 2017, sulla richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dal pm Aldo Ingangi, nei confronti dei tre indagati bolognesi, per i reati di ricettazione di assegni circolari e tentata truffa, il gip del Tribunale di Lucca, non aveva ravvisato il presupposto dell’urgenza e aveva infatti dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell’autorità giudiziaria di Bologna.
Il giudice della cautela, rilevato che, non essendo noto il luogo di consumazione, anche in parte, del reato più grave di ricettazione, non potevano applicarsi i criteri previsti dall’articolo 8, e aveva ritenuto applicabile il criterio suppletivo della residenza degli indagati che, nella specie, risultavano tutti residenti a Bologna. Ma cin ordinanza del febbraio scorso, il gip del tribunale di Bologna aveva sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente il tribunale di Lucca.
Secondo il rimettente, dovendo i reati ritenersi pacificamente connessi, andavano applicati i criteri fissati dall’articolo 16 dello stesso codice che il giudice in conflitto avrebbe disatteso. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, prima di fare ricorso ai criteri suppletivi di cui all’articolo 9 del codice di procedura penale, si deve determinare la competenza in relazione al luogo di commissione del più grave tra i reati residui. Pertanto, la competenza territoriale andava radicata in capo al tribunale di Lucca, nel cui circondario (Montecarlo) risultava commesso il reato di tentata truffa. Nelle scorse settimane la Cassazione ha dichiarato la competenza definitiva del tribunale lucchese per il prosieguo delle attività giudiziarie che sono quindi riprese dopo otto mesi di stand by. L’iter processuale continua a Lucca.
Vincenzo Brunelli