
Pena convertita in sanzione pecuniaria da 300 euro e sospesa, ma fanno ricorso e ora dovranno pagare 2mila euro di spese legali. Due anni fa il tribunale di Lucca li aveva condannanti per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (il “vecchio” disturbo della quieta pubblica), con una pena convertita in 300 euro di multa ciascuno e con tanto di sospensione condizionale, visto il reato “minore” commesso e la mancanza di precedenti. Ma la coppia di lucchesi, che ora ha cambiato abitazione, nonostante l’accordo trovato in sede di abbreviato, non ha accettato il verdetto e ha proposto ricorso per Cassazione.
Ma ora dovranno pagare 2mila euro di spese processuali perché gli ermellini hanno dichiarato inammissibili i loro ricorsi e li hanno condannati a versare la somma alla cassa delle ammende. Per i giudici non avevano tenuto a bada i due cani di loro proprietà che per ben due anni, abbaiando di continuo e in orario notturno, avevano provocato la reazione dei condomini che li avevano quindi denunciati. Dalla denuncia era venuto fuori il procedimento giudiziario a loro carico e la pena pecuniaria
Adesso toccherà pagare una somma quasi dieci volte superiore considerando anche interessi e rivalutazione. La pena era stata anche sospesa e forse mai come in questo caso ricorrere in Cassazione non è stata una buona idea. Ma tant’è. Nel caso in esame la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore (fondamentale per configurare il reato) era stata desunta dalle deposizioni testimoniali di tre vicini di casa nonché dell’agente di polizia municipale che effettuò il sopralluogo all’epoca della denuncia.
v.b.