
La sentenza del panino, così è stata ormai ribattezzata dai media il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Comune di Benevento. Secondo i giudici, infatti, i bambini possono consumare cibi diversi da queli offerti dalla scuola e portati da casa. Una sentenza che torna a far discutere anche a Lucca, dove negli ultimi anni e in diverse scuole era scattata la ‘protesta’ del panino. A Benevento, i genitori hanno deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa. Nel 2017 un gruppo di genitori aveva proposto ricorso al Tar contro l’ordinanza comunale che vietava di portare alimenti da casa per essere poi consumati a scuola durante la pausa mensa. Per il sindaco Mastella bisognava consumare esclusivamente i pasti forniti dalla scuola. Ma già i giudici del Tar avevano annullato le deliberazioni impugnate, nella parte in cui vietano, nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica, il consumo, da parte degli alunni, di cibi diversi da quelli forniti dalla dita appaltatrice del servizio.
La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello del Comune di Benevento, in seguito alla sentenza del Tar Campania che il 13 marzo scorso aveva annullato il regolamento. La questione del “panino libero” è dilagata fino a spingersi oltre i confini della regione del Sannio e ad arrivare in tutta Italia, provocando la reazione e lo schieramento di moltissimi genitori e studenti di tutto lo stivale. I giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato in sentenza sia l’ingerenza comunale su argomenti scolastici sia la libertà dei ragazzi di mangiare quello che vogliono in assoluta libertà. “Il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, introdotto con tale regolamento, è immediatamente operativo – scrive il Consiglio di Stato – ed incide di per sé, in senso manifestamente limitativo nella sfera giuridica dei ricorrenti, ed è, come tale, idoneo ad arrecare agli stessi una lesione attuale e diretta: vuoi nella qualità di legali rappresentanti dei minori immediatamente toccati, quali alunni, dalla disposizione; vuoi nella qualità propria di genitori, come tali titolari della primaria funzione educativa ed alimentare nei confronti dei figli e non solo dell’inerente formale obbligazione. Proprio la natura auto-applicativa del regolamento impugnato rende non applicabile al caso di specie l’usuale orientamento giurisprudenziale che esclude l’impugnabilità del regolamento priva dell’adozione dell’atto attuativo, allorché questo è necessario per realizzarne la prescrizione. Nel caso oggetto del presente giudizio, è dirimente la considerazione che al regolamento non seguiranno attuativi in grado di attualizzare la lesione o differenziare ulteriormente la posizione degli attuali ricorrenti, i quali, al contrario, sono già titolari, rispetto alla prescrizione impugnata, di un interesse differenziato oggetto di lesione immediata. La pretesa all’uso legittimo del potere è dunque qui già concreta e attuale. Nel merito l’appello è infondato”.
Vincenzo Brunelli