
“Stupiti dalla decisione del tribunale di Lucca, ma faremo appello sicuri delle nostre ragioni”. Proseguirà la guerra a suon di azioni legali e carte bollate tra la Fondazione Festival Pucciniano e Andrea Colombini, direttore artistico nonché legale rappresentante del Puccini e la sua Lucca festival. Dopo oltre 11 anni di processi infatti, la battaglia tra questi due enti a proposito dell’opportunità di poter sfruttare il marchio del maestro Puccini per i loro eventi è destinata a proseguire. Dopo essere stato assolto dalla corte d’appello di Firenze che lo aveva scagionato da tutte e accuse mosse dalla Fondazione Festival Pucciniano, nel 2014 Colombini aveva presentato una causa civile contro la stessa Fondazione per risarcimento danni, quantificati in 3 milioni e mezzo di euro.
Dopo 4 anni, ieri (18 settembre) è stata scritta la sentenza del Tribunale di Lucca in cui, pur ammettendo la legittimità della causa intentata, la richiesta di risarcimento danni viene ricusata per prescrizione dei termini. “Oltre al danno la beffa” sostiene Colombini che con le sue associazioni dovrà pagare anche le spese processuali per un totale di circa 20mila euro. Una sentenza che ha lasciato “sorpresi” il direttore d’orchestra e organizzatore di eventi e i suoi legali che ricorreranno in appello contro questa decisione.
In particolare, ciò che i legali contestano è anzitutto la decorrenza dei termini di prescrizione dato che dal loro punto di vista non sarebbe stato applicato il comma dell’articolo in cui si dice che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”. Secondo gli avvocati di Colombini, Chiara Bimbi e Armando Pasquinelli, il giudice si sarebbe invece limitato ad applicare il comma 1 che recita: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
A spiegare le ragioni del direttore d’orchestra è l’avvocato Chiara Bimbi: “La sentenza ci lascia molto sopresi perché non è stato negato il diritto di Colombini a chiedere un risarcimento danni. Il giudice ha però ritenuto che questo diritto fosse prescritto perché la richiesta di risarcimento andava presentata al momento della querela da parte della Fondazione Festival Pucciniano. Una cosa a dir poco senza senso, dato che certamente non potevamo presentare la richiesta di risarcimento prima di avere in mano la sentenza. Non è stato applicato il comma 3 dell’articolo 2947 secondo cui i termini per la prescrizione, in caso di illecito penale, decorrono a partire dalla sentenza passata in giudicato. Non capiamo come il giudice possa essere arrivato a conclusioni diverse ed è proprio per questo motivo che faremo ricorso. Inoltre il giudice, in maniera contraddittoria, ha condannato Colombini a pagare le spese legali anche se, in questo caso, entrambi le parti risultano soccombenti e quindi doveva essere applicata una compensazione”.
L’avvocato aggiunge anche altri particolari: “La controparte aveva presentato a sua volta una richiesta di risarcimento danni per lite temeraria. Richiesta che è stata respinta dal giudice, ritenendo che non ci fosse né colpa grave né dolo. In questo modo, il giudice ha legittimato ancora di più la richiesta del nostro assistito. Se fosse intervenuta la prescrizione, infatti, ci sarebbero anche stati gli estremi per la lite temeraria, invece così non è stato. Siamo quindi fiduciosi che la Corte d’Appello ascolterà le nostre ragioni”.
“La questione nasconde ovviamente problemi molto più ampi e di carattere politico – ha detto il diretto interessato Andrea Colombini -. Da ormai 15 anni lavoriamo bene: abbiamo riportato Puccini a Lucca e con esso anche moltissimi turisti. La Versilia ha bisogno di Puccini ed è per questo che mi attaccano”.
“Non lo faccio per i soldi – conclude Colombini – ma per affermare un diritto: Puccini deve essere di tutti e non un monopolio di qualcuno”.
I fatti. Nel 2008, il tribunale dei marchi e dei brevetti di Firenze aveva inibito l’associazione The caledonian academy of Tuscany, che fa capo a Colombini, dall’utilizzo dei termini Festival Puccini e Festival Pucciniano. Nel giugno dello stesso anno, la Fondazione Festival Pucciniano aveva presentato una querela nei confronti di Colombini per aver violato i termini di questa inibizione. Colombini però, non era il legale rappresentante di questa associazione ed è stato quindi assolto in appello, nel 2014, perché il fatto non costituiva reato.
Da qui la causa di risarcimento danni intentata da Colombini. Secondo il direttore d’orchestra, l’azione della Fondazione Festival Pucciniano avrebbe “gravemente danneggiato” la sua immagine e quella delle associazioni. “La Fondazione, si legge nella sentenza – spiegano i legali -, avrebbe richiesto il pignoramento della biglietteria degli eventi organizzati dalle associazioni Puccini e la sua Lucca e Puccini e la sua Lucca festival anziché dalla The caledonian academy of Lucca, arrecando un grave danno di immagine alle prime due associazioni e allo stesso Colombini”.
“Colombini inoltre – hanno ancora spiegato i legali – aveva accusato la Fondazione Festival Pucciniano di aver inviato lettere e fax diffamatori invitando alcuni enti e non collaborare più con Colombini. Nello specifico, la Provincia di Lucca e il Teatro Verdi di Montecatini. Questi documenti sono stati depositati al tribunale ed anche un testimone sentito durante il processo avrebbe confermato la versione di Colombini”. Da qui la richiesta di risarcimento per oltre tre milioni di euro.
Il punto dirimente della questione non è tanto, quindi, la richiesta di risarcimento che il giudice ha ritenuto legittima, quanto il decorrere dei termini di prescrizione. E sarà proprio su questo che i legali di Colombini baseranno la loro strategia per il ricorso in appello.