
Due richiedenti asilo ospiti del Cas di Piano di Coreglia non devono essere espulsi come da provvedimento del prefetto di Lucca. Per i giudici del Tar, infatti, i due cittadini stranieri sono in regola con le normative vigenti e non risulterebbero suffregata le accuse che erano state mosse nei loro confronti da parte dei vertici della struttura. I provvedimenti prefettizi di immediata revoca delle misure di accoglienza sono stati quindi annullati dalla giustizia amministrativa.
La motivazione che aveva portato alla interruzione dell’accoglienza e al provvedimento di espulsione era legata al fatto che i due cittadini stranieri si sarebbero rifiutati di partecipare alle lezioni di italiano e di firmare il regolamento della struttura ed avrebbero tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del responsabile del centro. Accusa che non ha retto al vaglio del giudizio istruito presso il Tar.
Come si legge nella sentenza del Tar la frequenza ai corsi di italiano per stranieri da parte di entrambi i ricorrenti sarebbe stata sufficientemente regolare ed assidua, come risulta dalla dichiarazione resa dalla dirigente scolastica (resa in data 5 febbraio 2018 e riferita al corso iniziato ad ottobre 2017), rimasta incontestata anche alla luce della successiva documentazione prodotta dall’amministrazione. Il rifiuto di firmare il regolamento della struttura non si riferisce al regolamento prefettizio la cui violazione ripetuta può integrare una causa di revoca della misura di accoglienza, ma un diverso regolamento interno alla struttura “indebitamente utilizzato – si legge – quale parametro di adeguatezza dei comportamenti tenuti dagli ospiti del Cas”. In merito ai presunti comportamenti aggressivi scrivono chiaramente i giudici in sentenza: “Quanto agli atteggiamenti minacciosi e/o aggressivi in particolare nei confronti della mediatrice culturale addetta alla struttura, vanno inquadrati nella difficile situazione determinatasi all’interno del centro (già oggetto di precedenti e ripetute lamentele da parte degli ospiti) conosciuta ed affrontata dalla prefettura con precedenti provvedimenti di trasferimento di altri ospiti in diverse strutture della Provincia ed oggetto di contestazioni delle scelte gestionali relative all’acquisto ed alla distribuzione di generi alimentari, all’orario di accensione del riscaldamento, alle modalità di erogazione del cosiddetto “pocket money” e ad ulteriori aspetti gestionali, circostanze da tempo note alle amministrazioni competenti (secondo le segnalazioni pervenute dal comando provinciale dei carabinieri di Lucca nel dicembre dello scorso anno). Nell’ambito del quadro descritto si collocano le condotte dei ricorrenti, ritenuti tra i soggetti “più problematici da gestire”, in quanto “sono anche coloro che incitano alla ribellione” (recita la relazione del responsabile del Cas). Tali valutazioni non risultano, peraltro, contemperate, da parte della resistente prefettura, entro un quadro di necessario bilanciamento imposto dalla complessità della situazione descritta e dalle specifiche circostanze sopra evidenziate”.
I ricorsi dei due soggetti sono stati riuniti ed entrambi accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Vincenzo Brunelli