Accoglienza revocata anche se prosciolti: caso all’Ue

13 novembre 2018 | 11:23
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Accoglienza revocata anche se prosciolti: caso all’Ue

Decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per due cittadini nigeriani, ospiti di un centro cittadino: il caso finisce alla Corte di Giustizia Europea. Eccessiva difformità di giudizio per casi analoghi e poca chiarezza nelle direttive da seguire, il Tar di Firenze sul caso di due cittadini nigeriani ospiti del centro di via Cesare Battisti di Lucca, sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte di Giustizia Europea. I due richiedenti asilo lo scorso anno avevano forzato un cassonetto di raccolta di indumenti per poi distribuire ad altre famiglie e ai loro bambini gli abiti che comunque erano destinati ai rifugiati.

La Procura nonostante l’effrazione aveva chiesto archiviazione per particolare tenuità del fatto ma nel frattempo la Prefettura aveva emesso decreto di revoca delle misure di accoglienza. Contro questo decreto i due cittadini di origini nigeriane, ospiti del centro di accoglienza cittadino gestito dalla Misericordia, e richiedenti asilo, hanno presentato ricorso al Tar che dopo alterne vicende in fase cautelare ha emesso una sentenza destinata a creare quello che viene definito un precedente vincolante. I giudici infatti chiedono alla Corte di Giustizia Europea di far chiarezza sulle direttive da seguire in casi del genere: quando un richiedente asilo commette una infrazione non penalmente rilevante ma comunque in violazione di regolamenti che bisogna fare? In sintesi è questo il quesito. Scrive chiaramente, infatti, il Tar in sentenza: “È necessario formulare alla Corte un duplice quesito, in via di graduazione se l’articolo 20, paragrafo 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’articolo 23, del decreto legistlativo 142/2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: se possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti”. I giudici hanno quindi sospeso il giudizio in attesa delle risposte da parte della Corte di Giustizia Europea.

Vincenzo Brunelli