Difetto di notifica in una sanzione, Comune ed Equitalia devono pagare

13 gennaio 2020 | 15:43
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Difetto di notifica in una sanzione, Comune ed Equitalia devono pagare

L’Ente di Montopoli non si presenta in giudizio

Aveva lasciato Lucca dal 2005, ma la cartella esattoriale è arrivata lo stesso al suo vecchio indirizzo dopo 10 anni. Una multa per violazione del codice della strada, presa nel 2015 a Montopoli in Valdarno da un cittadino che dal 2005 si era trasferito a Santa Croce sull’Arno è stato oggetto di una sentenza del giudice di pace di San Miniato. Sentenza che accetta il ricorso presentato dal santacrocese e condanna Equitalia e il comune di Montopoli a un risarcimento danni.

Tra le richieste del santacrocese c’era l’annullamento totale della multa, con una serie di documenti che attestavano il suo trasferimento dalla residenza lucchese avvenuto ormai da tempo. Per contro, si è costituita in giudizio Equitalia, sostenendo che la notifica degli atti non è di sua competenza, ma del Comune. Dalla parte del Comune, invece, nessuno si è presentato per sostenere la difesa, lasciando di fatto le prove dell’uomo incontestate.

“Nessuno si è costituito in giudizio per l’amministrazione comunale di Montopoli in Valdarno – si legge nella sentenza – nonostante la regolare notifica di comparizione delle parti”. Il ricorso è stato accettato anche perché l’ente creditore – cioè il Comune – essendo rimasto contumace – cioè non essendosi presentato all’udienza – non ha potuto fornire nessuna prova della regolarità del verbale. Il certificato di residenza di chi ha fatto ricorso, invece, insieme ad altri documenti tra cui la dichiarazione della targa del veicolo, secondo il giudice dimostrano chiaramente che l’uomo aveva messo l’amministrazione nelle condizioni di poterlo rintracciare.

Così la cartella esattoriale è stata annullata e l’uomo riceverà un rimborso di 43 euro.