Impresario inscena il furto nell’attività per riscuotere il premio dell’assicurazione

19 febbraio 2020 | 09:51
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Impresario inscena il furto nell’attività per riscuotere il premio dell’assicurazione

Condanna confermata in Cassazione: nella denuncia aveva indicato anche mezzi che non erano in uso nell’azienda

Per gli inquirenti quella denuncia di furto e danneggiamenti presentata alle forze dell’ordine da un impresario 45enne di Lucca tempo fa era apparsa subito sospetta. Dalle indagini eseguite successivamente infatti era venuta fuori una vicenda totalmente diversa e probabilmente legata a riscuotere il premioassicurativo.

L’uomo era stato quindi condannato a 1 anno di reclusione per simulazione di reato. La condanna di primo e secondo grado è stata confermata nei giorni scorsi dalla suprema corte di Cassazione. L’uomo circa due anni fa aveva avvisato le forze dell’ordine di un furto subito nella notte e di alcuni danneggiamenti all’interno della sua attività.

Mancavano alcuni grossi mezzi da lavoro e altra merce. Ma fin da subito gli investigatori avevano nutrito dubbi su quel racconto troppo inverosimile e carente di numerosi elementi tipici di casi del genere e hanno avviato indagini accurate di verifica. Dopo alcuni giorni il quadro era apparso più chiaro in quanto da alcuni controlli era venuto fuori che alcuni mezzi di cui era stato denunciato il furto non erano nella disponibilità dell’impresa, mentre erano emersi anche altri elementi discordanti con quanto dichiarato dall’impresario in sede di denuncia.

Ed era così scattata l’accusa di simulazione di reato, ora definitiva. Scrivono chiaramente infatti in sentenza gli ermellini: “Quanto poi alla ricostruzione della vicenda, la Corte ha tutt’altro che illogicamente valorizzato le risultanze acquisite, rilevando che i dubbi della polizia giudiziaria, nascenti dalla verifica dei luoghi e degli oggetti che sarebbero stati danneggiati dagli ignoti autori del reato, avevano trovato riscontro in plurime discordanze in ordine alla data della segnalazione e della denuncia rispetto a quella del preteso furto e nella mancanza di riscontri in ordine all’effettiva disponibilità del materiale sottratto”. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile con la conferma della condanna nei confronti dell’imputato.