Solo tracce di eroina nell’involucro sequestrato, può ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione

La Cassazione dà ragione a un uomo che era stato privato della libertà personale per 4 mesi e poi prosciolto
Due anni fa era stato arrestato ed era rimasto in carcere circa 4 mesi prima di essere scarcerato dal tribunale di Lucca per poi essere prosciolto definitivamente, ora potrà ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione. Così ha stabilito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un 48enne residente in provincia ma di origini partenopee.
L’uomo aveva buttato dal finestrino dopo un posto di blocco un involucro che agli investigatori era sembrato contenente eroina per circa 50 grammi. Ma successivamente è risultato che nell’involucro di eroina ce n’era solo un grammo e il resto erano polvere e sassolini.
Fu quindi arrestato durante un servizio di controllo in occasione del quale gli agenti, fermata l’auto sulla quale egli viaggiava come trasportato, lo videro coprirsi il volto con un giornale e passare velocemente un involucro alla conducente, che lo aveva a quel punto gettato dal finestrino. Inizialmente si era ritenuto che l’involto contenesse 54 grammi circa di eroina, mista a polvere e sassi. Ma successivamente, all’esito della verifica tossicologica, era stato accertato di cocaina ce n’erano solo tracce.
Il provvedimento, inoltre, ha ripercorso l’iter cautelare, sottolineando che l’indagato era stato mantenuto in custodia cautelare in carcere sino al 3 dicembre 2017, quando la misura era stata sostituita dagli arresti domiciliari, e che il medesimo era stato liberato il giorno successivo per effetto della pronuncia del tribunale per il riesame, con cui si era riconosciuto che la detenzione dello stupefacente aveva destinazione personale, come sostenuto dallo stesso indagato, in sede di interrogatorio di garanzia.
Ciò premesso, il giudice della riparazione aveva rigettato la richiesta ricordando che il ricorrente aveva commesso il fatto violando l’obbligo di dimora, cui era soggetto all’epoca, e che il suo atteggiamento, consistito nel disfarsi dell’involucro e nell’avere tenuto contatti con i fornitori, costituiva colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, avendo egli contribuito a determinare le condizioni di applicazione della misura cautelare.
Di diverso avviso la Corte di Cassazioneche ha accolto il ricorso e rinviato gli atti ai giudici della corte d’Appello di Firenze per il risarcimento del danno per ingiusta detenzione.