Rimborsi per il concerto di McCartney, il Codacons fa causa

17 giugno 2020 | 18:07
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Rimborsi per il concerto di McCartney, il Codacons fa causa

Azione civile contro gli organizzatori: “Stiamo preparando le carte per citare in giudizio la D’Alessandro & Galli”

La polemica tiene banco ormai da settimane. Adesso sul caso dei rimborsi per i concerti annullati a seguito dell’emergenza coronavirus potrebbe partire la prima azione legale. A promuoverla è Codacons, “che sta ultimando le carte – si legge in una nota – per citare formalmente in giudizio la Di and G. srl, società organizzatrice dei concerti di Paul McCartney che avrebbero dovuto tenersi il 10 giugno a Napoli in Piazza Del Plebiscito e il 13 giugno a Lucca per il Summer Festival”.

La società si era espressa di recente sulla questione, ricordando che il sistema dei voucher è stato deciso dal governo.. Nondimeno l’associazione ha deciso di ricorrere al tribunale di Napoli intentando la “prima causa per conto di centinaia di utenti che hanno speso soldi per il concerto, ritenuto dagli appassionati di musica un evento unico e irripetibile, e che si ritrovano ora obbligati ad utilizzare voucher sostitutivi da usare per spettacoli verso cui non nutrono alcun interesse”.

L’atto di citazione predisposto dagli avvocati Giuseppe Ursini e Domenico Terracino del Codacons contro la D’Alessandro e Galli si fonda non solo sull’articolo 1463 del codice civile  – che prevede come, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito – ma anche sui principi stabiliti dalla Cassazione, secondo cui – citano dal Codacons – “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.

“Aderendo ai suddetti principi – si legge in una nota diffusa dal Codacons -è evidente che l’acquirente, in caso di richiesta di rimborso per spettacoli annullati, ha pieno diritto a ricevere l’equivalente della prestazione corrisposta per l’evento soppresso, e a nulla valgono le disposizioni del Decreto Cura Italia sugli spettacoli cancellati, che cadranno inevitabilmente in Tribunale, essendo contrarie ai principi sanciti dalla Cassazione”.