Matrimonio annullato dalla Sacra Rota, ma deve versare lo stesso l’assegno all’ex moglie

17 giugno 2021 | 08:57
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Matrimonio annullato dalla Sacra Rota, ma deve versare lo stesso l’assegno all’ex moglie

Sentenza della Cassazione: “Il pronunciamento del tribunale ecclesiastico avvenuto dopo il divorzio in sede civile”

Anche se il matrimonio viene dichiarato nullo dalla Sacra Rota resta l’obbligo dell’assegno divorzile se l’annullamento è successivo alla cessazione definitiva del rapporto coniugale in sede civile. Una causa di divorzio tra due ex coniugi lucchesi finisce sul tavolo della Cassazione che nelle scorse settimane per dirimere la controversia, viste le inevitabili implicazioni anche sulle altre cause similari, ha emesso una sentenza a sezioni riunite destinata quindi a “far scuola” anche in procedimenti analoghi.

Nel 2013 il tribunale di Lucca, nel pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, aveva posto a carico del coniuge l’obbligo di corrispondere alla donna l’assegno di divorzio. L’uomo impugnava proprio la parte relativa alla corresponsione dell’assegno divorzile ma la Corte d’Appello di Firenze, nel rigettare il ricorso, richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto all’assegno di divorzio, ritenendo ampiamente dimostrata la mancanza di mezzi idonei, in capo alla donna e l’impossibilità da parte della stessa, di poter migliorare la propria condizione, a causa dell’età e della diffusa crisi economica. Avverso la sentenza, l’ex marito proponeva ricorso per Cassazione.

La causa veniva avviata alla trattazione in camera di consiglio davanti alla sesta sezione civile la quale, con ordinanza del 9 dicembre 2016, l’ha rinviata alla pubblica udienza della prima sezione civile, rilevando che l’uomo aveva depositato copia di una sentenza dell’11 luglio 2016, con la quale la Corte d’Appello di Firenze aveva reso esecutiva nel nostro ordinamento una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, il 28 marzo 1995, e ratificata dal supremo tribunale della segnatura apostolica il 7 luglio 2014, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio.

Il contrasto giurisprudenziale che ha portato la prima Sezione a richiedere l’intervento delle sezioni unite, è nato da una recente decisione della stessa Sezione, originato da una fattispecie molto simile a quella oggetto della sentenza in esame, la quale ha affermato che: “il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell’assegno. A parere della Cassazione, a Sezioni unite, dunque, “in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile”.