Pieno di debiti da gioco crea un fondo patrimoniale ma scatta il pignoramento

27 giugno 2021 | 13:35
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Pieno di debiti da gioco crea un fondo patrimoniale ma scatta il pignoramento

La corte d’Appello ha dichiarato nulla la costituzione ed i beni sono stati confiscati

Una coppia di coniugi lucchesi crea un fondo patrimoniale per provare a difendersi da pignoramenti e azioni di rivalsa per la ludopatia dell’uomo ma la corte d’Appello dichiara nullo la costituzione di tale fondo. Ora la banca potrà procedere al recupero delle somme dovute.

I fatti risalgono al 2018 quando la banca ottiene un decreto ingiuntivo dal tribunale cittadino nei confronti dell’uomo per un debito di circa 70mila euro ma poi la creazione del fondo patrimoniale aveva portato a un’ordinanza di sospensione del decreto ingiuntivo a cui la coppia intanto si era opposta in aula nello stesso anno. Ma ora nel secondo grado di giudizio i magistrati hanno accolto l’appello della banca e annullata la creazione del fondo patrimoniale dove erano finiti tutti i beni immobili della coppia.

I coniugi pur ammettendo il debito avevano provato a sollevare l’incapacità di intendere e volere dell’uomo a causa di una grave forma di ludopatia. “La ludopatia è una grave patologia che induce al gioco continuo senza che il soggetto riesca consapevolmente a percepire i soldi e il tempo che vi dedica sin quando si carica di debiti anche oltre i normali canali bancari e finanziari, perde il lavoro e la famiglia; la certificazione medica allegata in atti comprova questa grave stato patologico che rendeva l’uomo incapace di comprendere la gravità della situazione e della realtà circostante. Il fondo patrimoniale non è stato fatto in danno della banca  ma solo per cercare di dare riparo ad una famiglia disastrata dal gioco”. Questa la tesi difensiva. Di diverso avviso i giudici di secondo grado. “Il ludopatico, tuttavia, non può essere considerato un soggetto incapace rispetto agli altri aspetti della vita quotidiana anche perché la patologia ha diverse forme di manifestazione che variano molto a seconda del carattere dell’individuo e delle persone che lo circondano. La Corte, pur consapevole della particolarità del caso e dei suoi effetti sul patrimonio familiare, non ravvisa elementi tali da giustificare il rigetto del gravame che accoglie”. In altre parole per i giudici il debito già esisteva al momento dell’iscrizione del fondo nell’atto di matrimonio e, pertanto, la schermatura del fondo non opera più. Il creditore, però, prima di poter aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale, pignorandoli, deve procedere alla cosiddetta azione revocatoria: una causa, cioè, volta a rendere inefficace, nei suoi confronti, il fondo stesso. E così è stato con la sentenza della corte d’Appello fiorentina dei giorni scorsi. Il debito ora dovrà essere pagato anche tramite i beni immobiliari dei coniugi lucchesi.