Magistrato donna single vuole adottare un minore straniero: la vicenda davanti alla Corte Costituzionale

L'aspirante madre toscana ha chiesto e ottenuto dal tribunale dei minorenni di Firenze di sollevare questioni di illegittimità

Vuole adottare un minore straniero ma è single e chiede alla Corte Costituzionale di intervenire per sbloccare la situazione. Un magistrato donna della Toscana, ha chiesto e ottenuto dal tribunale dei minorenni di Firenze di sollevare questioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 29 bis della legge 184/1983. Il prossimo 26 novembre l’udienza davanti alla Consulta, il cui esito potrebbe rappresentare una svolta per il mondo delle adozioni in Italia.

Come noto, la legge 184 del 1983 mette al centro l’interesse del minore. Non esiste, infatti, un diritto degli adulti all’adozione, coppia o singoli che siano, così come non esiste più in generale un diritto al figlio. Esiste, invece, e deve essere garantito, il diritto dei minori senza una famiglia a trovarne una idonea per ciascuno di loro. Ebbene, almeno nell’ottica sposata dal nostro legislatore, ,è interesse del bambino, sussistendone le condizioni,  avere al proprio fianco due genitori, con la loro complementarietà. Ciò non significa che un single sia in quanto tale privo delle risorse necessarie a crescere un figlio, ma che la preferenza vada accordata ad una coppia sposata sempre che ne abbia a sua volta i requisiti (essere sposati è infatti condizione necessaria, ma non sufficiente per adottare).

Per completezza è opportuno sottolineare come altri legislatori, anche nel panorama europeo, si siano orientati diversamente consentendo l’adozione a coppie non sposate o addirittura, in presenza di determinati requisiti, ai single (così, ad esempio, Germania, Spagna, Francia ed Inghilterra). Il tribunale dei minorenni di Firenze ora su input di questo magistrato donna hanno deciso di sollevare l’illegittimità costituzionale della legge. Si legge infatti nella sentenza/ricorso: “Il contesto italiano relativo alla diversa materia che qui ci occupa, ossia quella delle adozioni monoparentali, allora, appare al momento gravato da un alto livello di  incertezza, a fronte di un quadro normativo che, in parte, ammette la possibilità di adozioni da parte di persone non coniugate e al contempo prevede intrinseche limitazioni che necessitano di chiarimento e omogeneità, anche in ordine alla ratio normativa. Tale ratio, infatti, spesso rinvenuta nel diritto alla bigenitorialità eterosessuale perfetta, potrebbe scontrarsi con la tutela dell’interesse preminente del minore e non solo del minore concretamente inteso e individuato, ma anche di tutti i fanciulli in condizione di essere adottati””.

Troppo caos e scarsa omogeneità nelle decisioni dei diversi tribunali italiani e si chiedono lumi alla consulta stigmatizzando: “Per le sopra ricordate ragioni, ad avviso del tribunale per iminorenni scrivente, sussiste,  pertanto, il contrasto tra l’articolo 29-bis, legge numero 184/1983 e l’articolo 117 della Costituzione con riferimento all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia  dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella parte in cui, non fornendo un quadro normativo chiaro in relazione ai diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia (ivi compresa la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero al tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneità all’adozione piena), non consente alla stessa di orientare le proprie scelte in funzione di effetti giuridici prevedibili, determinando così una interferenza  indebita nella sua vita privata, in violazione dell’articolo 8 Convenzione europea per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

Qualunque sarà la decisione della Consulta a novembre la sentenza è destinata a far discutere.

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