Condannato per ricettazione ma non sa nulla del processo, la Cassazione annulla i due gradi di giudizio

31 luglio 2021 | 11:47
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Condannato per ricettazione ma non sa nulla del processo, la Cassazione annulla i due gradi di giudizio

Il singolare caso ha avuto come protagonista un 53enne di Lucca

Quello che poteva andare storto nelle notifiche all’indagato è andato storto, e l’uomo viene condannato in primo e secondo grado per ricettazione ma senza sapere nulla; la Cassazione annulla entrambe le sentenze di condanna a suo carico trasmettendo gli atti al Tribunale di Lucca.

Questa la decisione, molto rara, degli ermellini che nei giorni scorsi hanno emesso sentenza totale di annullamento a favore di un lucchese di 53 anni. “Dalla non controversa ricostruzione dei fatti, dunque, si evince chiaramente che l’imputato non ha avuto alcuna conoscenza della chiamata in giudizio né sono state prospettate ragioni perché lo stesso risulti essersi volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento”.

Inequivocabili e lapidarie le parole dei giudici della suprema corte di Cassazione che per questi motivi: “Annulla senza rinvio la sentenza di primo grado 348 pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 24 febbraio 2014 e quella della Corte di appello di Firenze 2084 del 9 luglio 2020 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca per nuovo giudizio nei confronti dell’indagato”.

Tutto dovrà ripartire dal giudice dal gup del tribunale cittadino che dovrà rinnovare la notifica dell’udienza preliminare per poi decidere sul rinvio a giudizio o meno dell’indagato. Tutto da rifare quindi per il 53enne di Lucca. L’unica notifica che gli era stata consegnata dagli ufficiali giudiziari era stata quella dell’avviso di conclusione indagini ma poi per motivi ancora da chiarire non era stato notificato più nulla a quell’indirizzo ma solo all’avvocato d’ufficio ma senza una dichiarazione di irreperibilità che spiegasse e motivasse la vicenda.

Qualcosa non ha funzionato. Si legge infatti in sentenza: “Anche sotto tale profilo, va rilevato come non emergano elementi di fatto dai quali fare emergere una volontà preordinata a sottrarsi volontariamente alla conoscenza del processo. Al contrario, proprio l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dimostra come C. non abbia posto alcuna condotta positiva finalizzata a ostacolare la notifica degli atti processuali, eventualmente utile allo scopo finale di sottrarsi volontariamente al processo”. E ancora: “L’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quell’indirizzo e la comprovata idoneità di questo a svolgere la funzione per cui era stato indicato, ossia l’individuazione di un luogo dove potesse essere reperito (e dove effettivamente veniva precedentemente reperito), invero, delegittima l’attestazione di inesistenza dell’indirizzo del domicilio eletto contenuta nel tentativo di notificazione del decreto di citazione a giudizio, così come annotata dall’agente notificatore”. Il procedimento giudiziario è da riavviare dalla fine della fase preliminare cioè prima che l’uomo passasse da indagato a imputato.