Lavoro subordinato riconosciuto ai lavoratori dei call center, Lucca ‘fa scuola’ con le sentenze del tribunale

5 agosto 2021 | 14:50
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Lavoro subordinato riconosciuto ai lavoratori dei call center, Lucca ‘fa scuola’ con le sentenze del tribunale

Riconosciuti in primo grado e in appello i diritti dei lavoratori non tutelati da contratto adeguato. E fioccano le sanzioni alle ditte inadempienti

Call center outbound, da Lucca è partita quella che può essere definita una rivoluzione vera e propria del settore.

La giurisprudenza, cioè le sentenze dei vari tribunali nei diversi gradi di giudizio, sta colmando un vuoto normativo che il legislatore dovrà poi riempire visto che in tutta Italia sono migliaia le persone che lavorano ormai presso call center in forma outbound. Il tribunale di Roma è stato il primo a scrivere sentenze che dichiarano illegittimo il trattamento riservato ai lavoratori outbound e successivamente si è accodato il tribunale di Lucca e via via gli altri ma in città le attività svolte dai giudici si sono dimostrate all’avanguardia in materia. Questo grazie all’operato dell’ispettorato del lavoro che “piombando” letteralmente nelle sedi di due call center cittadini ha reperito documenti e prove che hanno poi portato alle sentenze di condanne del tribunale sia in primo sia in secondo grado. In città due call center sono finiti nel mirino degli ispettori del lavoro prima e dei giudici poi, e in entrambi i casi si è già arrivati alle condanne in appello.

A Lucca tutto parte nel 2015 con le prime sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno condannato due società di call center a pagare nel primo caso circa 200mila euro di sanzioni e nel secondo caso quasi 400mila euro. Entrambe le sentenze sono state confermate nelle scorse settimane dalla corte d’appello di Firenze. Tutti i dipendenti di questi due call center cittadini, secondo i giudici, erano stati assunti con modalità contrattuale a progetto, e cioè in modo autonomo, prestando però di fatto servizio come lavoratori subordinati e dipendenti. Oltre alle sanzioni i giudici lucchesi e fiorentini hanno infatti prescritto un diverso inquadramento dei lavoratori se si vuole continuare a usufruire delle loro prestazioni. E solo nei due call center lucchesi finiti nel mirino dei giudici e dell’ispettorato del lavoro si tratta di oltre 200 persone.

Si legge in una delle due sentenze di appello: “In conclusione la Corte ritiene corretta la riqualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro dei collaboratori a progetto la cui posizione era stata esaminata in sede ispettiva ed in forza della quale le sanzioni calcolate nell’ordinanza ingiunzione erano state irrogate, con ciò confermandosi la decisione adottata dal primo giudice”.

Non si tratterebbe quindi secondo i giudici di lavoratori autonomi con contratto a progetto o simili ma di lavoratori dipendenti subordinati e come tali vanno trattati. Secondo la legge è lavoratore subordinato chi si impegna, in cambio dello stipendio, a lavorare in modo continuativo, collaborando nell’impresa alle dipendenze e sotto il controllo e la direzione del datore (art. 2094 del Codice civile). In generale, il dipendente deve quindi svolgere il proprio lavoro rispettando le indicazioni del datore riguardo le modalità di svolgimento, il tempo e il luogo della prestazione. Il lavoratore autonomo invece si impegna, in cambio di un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi glielo chiede (articolo 2222 del Codice civile). Quando è autonomo, dunque, il lavoratore decide in maniera indipendente le modalità, il luogo e gli orari della propria attività; in genere il suo unico obbligo è di raggiungere il risultato concordato con il cliente. In entrambi i procedimenti giudiziari oltre ai documenti rintracciati dagli ispettori sono risultate fondamentali anche le testimonianze rese dagli stessi lavoratori.

La suprema corte di Cassazione in una sentenza del 2019 (a cui fanno riferimento entrambe le sentenze di Appello per i due call center di Lucca) aveva già chiarito alcuni aspetti generali. In un caso simile, relativo ad altre società di altre città, gli ermellini hanno emesso una sentenza che sta orientando la giurisprudenza italiana in materia. La Cassazione ha sottolineato come esistessero alcuni elementi capaci di rivelare la natura subordinata del rapporto di lavoro, al di là di quanto formalmente indicato nel contratto. L’oggetto della collaborazione, infatti, era individuato in modo generico e non individuava una specifica opera o servizio. Inoltre, il lavoro era svolto presso la sede aziendale con strumenti propri della società e la retribuzione era determinata in misura fissa, cioè in assenza di un rischio economico per i lavoratori. In più, i lavoratori venivano di volta in volta impiegati in diverse occupazioni secondo le esigenze della società, risultando così inseriti in modo stabile nell’organizzazione imprenditoriale dell’azienda con la possibilità per il datore di controllare il contenuto e le modalità di svolgimento della loro attività. Sulla base di tali elementi, la Cassazione ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro e il conseguente obbligo per la società ricorrente di versare i contributi previdenziali per i collaboratori (ordinanza numero 16037/2019). Il Tribunale di Lucca e l’ispettorato del lavoro sono quindi stati antesignani di ciò che sta accadendo nei vari tribunali italiani in materia di call center outbound e forse anche di quello che avverrà a livello legislativo in futuro.