Pasti nelle carceri, Consiglio di Stato annulla la gara d’appalto milionaria

6 agosto 2021 | 12:46
Share0
Pasti nelle carceri, Consiglio di Stato annulla la gara d’appalto milionaria

I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza del Tar di Firenze del gennaio scorso e hanno accolto l’appello di una delle società partecipanti: tutto da rifare

Annullato dal Consiglio di Stato il bando di gara per il vitto dei detenuti delle case circondariali di Lucca, Livorno, Grosseto e Massa.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza del Tar di Firenze del gennaio scorso e hanno accolto l’appello di una delle società partecipanti alla gara d’appalto, la Arturo Berselli & C. Spa, e nella sentenza pubblicata oggi (6 agosto) scrivono: “In conclusione l’appello deve essere accolto, come da motivazione, e, per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione, e devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado”.

Una gara per le forniture dei pasti dei detenuti della durata di 24 mesi e di circa 6 milioni di euro di valore. Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (Cam). La gestione del servizio implica la presenza di personale dell’appaltatore nelle sedi degli istituti ove lo stesso si svolge. Le quantità e la qualità del vitto giornaliero sono quelle riportate nelle tabelle da ultimo approvate con decreto del ministro della giustizia 9 maggio 2017. L’appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla direzione dell’Istituto, il servizio per il sopravvitto. Ai fini dell’affidamento, il servizio per il sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale e non obbligatoria per l’amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte di singole direzioni. Ma proprio il sopravvitto ha rappresentato in giudizio il motivo fondamentale per l’annullamento della gara da parte dei giudici del Consiglio di Stato. Il sopravvitto, termine legato esclusivamente all’ambiente carcerario, indica la possibilità, per i detenuti, di acquistare generi di conforto in “imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale” in alternativa agli spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria.

Per i giudici infatti: “Né vi è modo per un qualunque operatore economico di predisporre un’offerta economica consapevole e ponderata riferita al solo vitto, come sarebbe richiesto dalla lex specialis, senza doversi confrontare con le marginalità positive o negative rivenienti dalla gestione parallela del servizio di sopravvitto. Non merita accoglimento l’obiezione dell’amministrazione secondo cui le prestazioni eventualmente richieste al singolo aggiudicatario in ordine al servizio di sopravvitto non sarebbero tali da realmente incidere sull’assetto economico dell’offerta nel suo complesso, in quanto meramente “ancillari” a quelle costituenti oggetto dell’appalto (del vitto): a smentire tale assunto è sufficiente ricordare non solo che – come dedotto dall’appellante – il valore economico del sopravvitto risulta raggiungere, prima dei ribassi d’asta (che per forza di cose si riferiscono però al solo vitto), un ammontare pari a circa il 50 per cento dei volumi complessivi di ogni singolo accordo quadro, ma anche la complessità – cui sopra si è accennato – della stessa concreta organizzazione del servizio di sopravvitto (il che costituisce un’ulteriore concorrente motivo che non consentiva la formulazione di un’offerta seria, adeguata e consapevole, unitamente alla mancanza o quanto meno alla insufficiente e lacunosa indicazione delle puntuali modalità di espletamento delle prestazioni del servizio di sopravvitto, per la mancanza di una puntuale atto regolativo al riguardo)”.

La gara d’appalto è da rifare.