Cade in barca durante una gita organizzata: risarcita

20 agosto 2021 | 13:34
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Cade in barca durante una gita organizzata: risarcita

Conducente e proprietario dell’imbarcazione condannati

Una gita in barca nell’estate del 2012, a largo di Viareggio, in una giornata di sole che doveva portare solo spensieratezza e relax, poi una manovra  improvvisa e la rovinosa caduta, tre mesi di ricovero per le plurime fratture e ferite riportate e mesi di riabilitazione per ritrovare la forma e la salute. Ora la corte d’Appello di Firenze, dopo nove anni di battaglie giudiziarie, ha accolto le istanze di una donna 50 anni di Lucca e ha condannato il conducente e proprietario del natante e l’assicurazione, in solido, a pagare il risarcimento dei danni fissati in circa 51mila euro più circa 13mila euro di spese legali.

In primo grado la donna non era riuscita a ottenere nessun risarcimento ma i giudici di secondo grado, martedì scorso (17 agosto), dopo una serie di udienze, verifiche e perizie hanno stabilito la responsabilità del proprietario e conducente della barca per la repentina manovra effettuata per cambiare rotta che ha portato la donna a cadere all’interno del natante sbattendo violentemente contro  all’interno della stessa. Da tale urto le ferite e il periodo di cura e convalescenza dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Camaiore. Alcune testimonianze in aula durante il processo di secondo grado e le ulteriori prove a seguito di perizie mediche e tecniche hanno dimostrato che il conducente non ha fatto nulla per impedire l’avvenimento e tanto basta per la condanna al risarcimento. In caso di incidente o infortunio nautico durante l’utilizzo di questi natanti è quindi possibile per il danneggiato ottenere un risarcimento assicurativo per i danni subiti da lui e dai suoi passeggeri, presentando denuncia di sinistro al locatore/noleggiante e alla sua compagnia assicurativa, come nel caso di terzi trasportati in auto.

Si legge infatti in sentenza: “E se anche la parte danneggiata possa avere in qualche modo contribuito con una sua condotta in parte negligente o improvvida all’evento (mancanza di appoggio a sostegni nel procedere in un veicolo per sua natura instabile come un’imbarcazione, ciò non è sufficiente ad escludere il risarcimento posto che la caduta è stata ricondotta ad un’improvvisa ripartita il che fa pensare ad una repentina accelerazione della quale non sono state accertate le cause. Essendo, quindi, sufficiente per procedere al risarcimento del danno subito dal trasportato una sia pur minima responsabilità del vettore e dovendosi ritenere imperita o imprudente la manovra che ha portato all’improvvisa ripartenza del natante, deve ritenersi la responsabilità del convenuto nella cassazione del sinistro e lo stesso tenuto, in solido con la sua assicurazione al risarcimento dei danni”. La sentenza è immediatamente esecutiva.