Promotore finanziario si appropria di 300mila euro di un’anziana cliente: licenziato e radiato dall’albo

23 agosto 2021 | 19:25
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Promotore finanziario si appropria di 300mila euro di un’anziana cliente: licenziato e radiato dall’albo

La Corte d’Appello ha confermato i provvedimenti ai danni dell’uomo che si è sempre professato innocente

Promotore finanziario della Lucchesia diventa amico di un’anziana donna sua cliente e le sottrae oltre 300mila di euro dai conti che gestiva come professionista in una filiale della Versilia di una nota banca.

L’istituto di credito se ne accorge infatti e denuncia tutto alle autorità giudiziarie e l’uomo negli anni scorsi, dopo aver raggiunto un accordo per la sua posizione penale e aver restituito la cifra alla donna, è stato licenziato dalla banca e radiato dall’albo dei promotori da parte della Consob. Lui ha sempre professato la sua buona fede affermando aver agito come amico della donna, avendogli costei lasciato un mandato scritto che lo autorizzava, fra l’altro, a utilizzare il bancomat e a prelevare dal conto pensione e dal conto titoli e a trattenere e custodire sempre nell’interesse di costei le somme prelevate, nonché un mandato post mortem exequendum sulla devoluzione delle somme custodite per conto di lei; in sostanza ammettendo che il suo comportamento poteva essere stato ingenuo o addirittura colposo, ma non doloso o in malafede, anche alla luce del rapporto amicale che intercorreva tra i due, stando ai resoconti processuali.

La signora però aveva più volte smentito tale ricostruzione dei fatti oggetto di verifiche processuali che hanno dato ragione alla donna, alla banca e alla Consob. Nei giorni scorsi infatti la corte d’appello ha confermato il licenziamento dell’uomo e il provvedimento della Consob, dopo che il procedimento era arrivato fino in Cassazione che aveva rinviato gli atti ai giudici di secondo grado.

“Seppure il ricorrente tenti di giustificare le sue azioni in ragione del mandato scritto ricevuto dalla signora, è evidente che non è stato provato che quest’ultima lo abbia firmato consapevolmente: la signora, anzi, ha affermato di aver firmato alcuni fogli in bianco e di non sapere nemmeno di essere titolare di una carta bancomat, presentando anche denuncia-querela i nei confronti dell’uomo. Si aggiunga che se anche fosse genuino il presunto mandato l’uomo avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza posti alla base dei rapporti con la clientela, tanto che nemmeno il consenso della cliente sarebbe stato idoneo a scriminare l’illecito contestato  il cui elemento soggettivo è configurabile nel dolo, avendo lui con coscienza e volontà posto in essere l’illecito. Ne discende, pertanto, l’infondatezza del motivo di gravame”.

Nel primo processo d’appello infatti era stato invece reintegrato e i giudici avevano annullato la radiazione della Consob dall’albo dei promotori ma gli ermellini hanno poi cassato tale sentenza chiedendo un nuovo processo di secondo grado che si è concluso con la conferma del licenziamento e della radiazione.  “In sostanza i consulenti finanziari (già promotori finanziari) sono professionisti che esercitano un’attività riservata e, come tali, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano la loro attività in ogni ambito nel quale operano per il solo fatto dell’appartenenza a tale categoria professionale; senza dunque che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando il consulente sia dipendente della banca, che egli sia venuto in contatto con il cliente o con il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario”.

L’uomo aveva conosciuto la donna in banca in qualità di promotore finanziario e anche se successivamente erano diventati amici non avrebbe dovuto appropriarsi dei suoi soldi per nessun motivo, nemmeno per investimenti, secondo la sentenza. Risultano invece agli atti dei procedimenti giudiziari nelle varie sedi sia prelievi sia bonifici dai conti della signora a quelli dell’ex promotore finanziario che aveva provato a difendersi affermando che ormai l’amicizia e la fiducia erano tali che aveva agito in buona fede e non come operatore di banca ma appunto a livello personale. Di diverso avviso i giudici di secondo grado che hanno confermato il licenziamento e la radiazione.

Si legge infatti nella sentenza d’appello pubblicata nei giorni scorsi: “La pluralità delle condotte illecite accertate, la reiterazione delle medesime, nonché la modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere l’affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori”.

La sanzione, infine, non risulta sproporzionata per i giudici anche in virtù del fatto che non è irreversibile, il consulente radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto all’albo dopo soli cinque anni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. “Ciò giustifica ancor di più la suddetta sanzione”. L’uomo è stato condannato anche a 8mila euro di spese di giudizio, più 13mila euro di risarcimento alla Consob e le spese legali sostenute dall’organismo nazionale di controllo per le società e la Borsa.