Gravi e irreversibili conseguenze dopo una vaccinazione: donna lucchese risarcita con 400mila euro

La decisione del tribunale di Lucca dopo un lungo contenzioso. Per la Corte Costituzionale l’indennizzo è dovuto anche per le somministrazioni non obbligatorie
A seguito di una vaccinazione eseguita negli anni scorsi (nulla c’entra, però, il Covid) una donna lucchese ha riportato gravi e irreversibili conseguenze e ora il ministero della salute è stato condannato a risarcirla con oltre 400mila euro.
Così ha stabilito, nei giorni scorsi, in sentenza, il giudice Antonella De Luca del tribunale di Lucca. Nel 2020 la donna era riuscita a farsi emettere un decreto ingiuntivo dal giudice del lavoro cittadino, competente in materia, per il doppio della cifra, circa 800mila euro, avendo provato i danni da vaccinazione, soldi che il ministero non aveva ancora provveduto a pagare avendo previsto opposizione al provvedimento.
Ora la sentenza che condanna il ministero al pagamento perchè nel caso di danni da vaccino, per legge, è il dicastero della salute pubblica a rispondere in giudizio e nei vari contenziosi. Sono casi rari ma purtroppo a volte si verificano e chi subisce conseguenze per la propria salute deve poi anche affrontare tutte le ripercussioni sulla propria vita, da qui la ratio dell’indennizzo, e delle cause di risarcimento, della legge del 2005 e successive modifiche e integrazioni.
Dal 2016 esistono infatti addirittura graduatorie semestrali a cura del ministero per i beneficiari dell’indennizzo, e dell’indennizzo aggiuntivo, previsto dall’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, 229, cioè per danni dovuti a vaccinazioni e con tanto di tabelle e cifre.
Per legge si intendono tutti i danni per i quali sussiste un nesso causale diretto e grave con una vaccinazione. Le normali reazioni lievi (arrossamento, gonfiore, febbre) non rientrano in questa definizione. In altre parole bisogna sviluppare malattie più gravi e invalidanti. Tanto era bastato, dunque, alla donna lo scorso anno per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo a cui si è opposto il ministero ma solo per quanto riguarda il quantum. Si legge infatti in sentenza: “Con l’opposizione il ministero non negava il diritto spettante alla donna bensì il quantum di spettanza che quantificava nell’importo complessivo di 407560,54 euro; pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare che il ministero della Salute deve alla signora per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione la minor somma di euro 407560,54, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto. L’opposta si costituiva dichiarandosi remissiva alla revoca del decreto ingiuntivo 332/20 per l’importo eccedente rispetto a quello riconosciuto e non contestato dal ministero, così concludendo al pagamento in suo favore della somma di euro 407.560,90, per i titoli esposti nel ricorso che ha portato all’emissione del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi successivi al 6 ottobre 2020. Risulta pertanto pacifico il diritto della donna ad ottenere la somma indicata dallo stesso ministero di cui l’ente ancora non ha dato prova del pagamento, pertanto, stante anche la rinuncia dell’opposta all’ulteriore e maggiore somma richiesta di euro 867523,51, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna del ministero alla somma riconosciuta di 407560,54”.
Soldi che ora dovranno essere pagati alla donna che ha accettato la cifra indicata dal ministero come indennizzo aggiuntivo per evitare di andare in causa.
Lo scorso anno, con la sentenza 118/2020 depositata, la Corte Costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo per danni da vaccino anche alle vaccinazioni non obbligatorie. Purché il nesso di causa sia provato con oggettività, le richieste di indennizzo possono dunque essere avanzate anche da chi il danno l’ha subito dopo una vaccinazione “fortemente raccomandata” seppur non obbligatoria. Una sentenza che ha decisamente cambiato le carte in tavola sul fronte degli indennizzi per danni da vaccino e sulle cause per eventuali risarcimenti ulteriori. Mentre l’indennizzo è espressamente previsto da una norma di legge e da apposite graduatorie ministeriali e deriva da una condotta del tutto lecita, il risarcimento trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari come stabilito da codice civile.
Gli operatori sanitari si sottopongono prima di tutti gli altri alle campagne vaccinali indette dal ministero, e spesso i contenziosi riguardano proprio chi opera nel settore, ma nel caso in cui si verifichino comunque danni alla salute poi lo stesso ministero deve pagare e risarcire a seconda della gravità e della irreversibilità o meno dei danni stessi.
Il tribunale di Lucca ha anche condannato il ministero della Salute a 9mila euro di spese legali.