Gara per la gestione di alcuni terreni agricoli mai pubblicata all’albo pretorio, il Tar annulla il procedimento del Comune di Vagli

21 settembre 2021 | 16:42
Share0
Gara per la gestione di alcuni terreni agricoli mai pubblicata all’albo pretorio, il Tar annulla il procedimento del Comune di Vagli

Il ricorso di una ditta che voleva partecipare è arrivato addirittura prima della scadenza dei termini della domanda. Anche l’apertura delle offerte sarebbe stata anticipata di un giorno

L’intero procedimento di una gara d’appalto del Comune di Vagli di Sotto annullato dal Tar.

Per i giudici amministrativi il municipio, che a giugno scorso aveva pubblicato l’avviso della gara. ha successivamente omesso di pubblicare sull’albo pretorio comunale alcune informazioni e documentazioni fondamentali inerenti le procedure che nei giorni scorsi hanno portato all’aggiudicazione dell’appalto e all’invito alla ditta vincitrice di formalizzare il contratto. Tutto annullato dai giudici con la sentenza pubblicata ieri (20 settembre) e con motivazioni lapidarie e perentorie.

Tutto ruota intorno all’affidamento di alcuni terreni agricoli comunali in località Boana, per 5 anni, a circa 10mila euro all’anno in termini di affitto per la locazione e quindi l’utilizzo. Ma una ditta che aveva intenzione di partecipare alla gara, nel mese di giugno, si accorge che c’è qualcosa che non va e propone ricorso al Tar prima ancora della scadenza dei termini per partecipare al bando. La gara vedrà alla fine una sola ditta partecipare e vincere l’appalto da 50mila euro.

Per i giudici il ricorso è manifestamente fondato e “e per l’effetto annulla l’avviso pubblico del 16 giugno e tutti gli atti e provvedimenti ad esso consequenziali, inclusa l’aggiudicazione della gara”. Si legge infatti in sentenza: “L’amministrazione resistente avrebbe infatti omesso di pubblicare all’albo pretorio l’avviso pubblico di gara, unitamente alla data e al luogo di apertura delle offerte e al provvedimento di nomina della commissione aggiudicatrice, con ciò contravvenendo a quanto dallo stesso Comune stabilito con il provvedimento di indizione della procedura. La pubblicazione mancante non potrebbe essere supplita, del resto, da quella della bozza di avviso allegata in calce alla determina di indizione, mancante di alcuni elementi essenziali (la sottoscrizione del funzionario responsabile, la data di presentazione delle domande di partecipazione, la data di apertura delle buste). La confusione ingenerata dalla condotta del Comune avrebbe impedito alla ricorrente di partecipare alla procedura di affidamento e ne legittimerebbe l’impugnativa pur in assenza, appunto, di partecipazione”.

Ma il Tar nelle motivazioni della sentenza sottolinea anche ulteriori comportamenti illegittimi, a suo dire, tenuti dal Comune di Vagli di Sotto. Prosegue infatti la sentenza: “In conformità a quanto previsto dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 827/1924, la determinazione 101/2021 ha ordinato la pubblicazione dell’avviso d’asta sull’albo pretorio online del Comune e sull’albo dell’Unione dei Comuni della Garfagnana.

La pubblicazione all’albo non risulta, tuttavia, mai eseguita con le modalità previste, in violazione dell’autovincolo assunto in sede di indizione della procedura: in questo senso, è chiara la documentazione prodotta dallo stesso Comune, dalla quale si ricava che l’avviso è stato pubblicato in altra sezione del sito web del Comunee sul sito webamministrazionetrasparente.eu, ma non all’albo pretorio online (la dichiarazione del 6 settembre 2021 a firma illeggibile, prodotta dal Comune, circa l’avvenuta pubblicazione dell’avviso all’albo, priva di valore certificativo, è smentita dall’estratto dell’albo pretorio storico, prodotta anch’essa dal Comune, nel cui elenco è assente proprio la pubblicazione n. 289, che dovrebbe coincidere con quella del bando per l’affitto dei terreni in località Boana)”.

E infine l’ultimo passaggio i giudici lo riservano alla terza violazione delle procedure che riguarda addirittura un’anomala anticipazione, ritenuta assolutamente illegittima. “L’apertura delle offerte – si legge in sentenza –  risulta celebrata con un giorno di anticipo sulla scadenza del termine; e questo anche a non voler considerare che per la presentazione delle offerte è stato stabilito dal Comune un termine addirittura inferiore (fino al 28 giugno 2021) e parimenti illegittimo per violazione dei citati artt. 75 e 76 R.D. n. 827/1924, i quali, come detto, consentono di presentare le offerte fino al giorno precedente lo svolgimento dell’asta pubblica”.

Tutto annullato e tutto da rifare.