Ha una condanna prescritta ma per il Tar può fare il giudice ausiliario

24 settembre 2021 | 17:04
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Ha una condanna prescritta ma per il Tar può fare il giudice ausiliario

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di un avvocato di Lucca contro l’esclusione dall’incarico

Avvocato lucchese con una condanna prescritta e un decreto penale di condanna opposto e quindi con un giudizio in corso, entrambi per reati fiscali, può essere nominato giudice ausiliario della corte d’Appello di Genova (la nomina non può riguardare il proprio distretto di residenza). Così ha stabilito il Tar ligure accogliendo il ricorso del legale della Lucchesia che aveva partecipato al bando ministeriale del 2014 che prevedeva 400 posti nei vari tribunali italiani.

L’avvocato dovrà quindi essere inserito nell’organico o del tribunale dei minorenni di Genova o nella corte d’Appello sempre dei minorenni o in quello relativo al tribunale di sorveglianza, le sedi che avevano partecipato al bando fornendo la disponibilità ad accogliere questa nuova figura professionale che però è già passata al vaglio della Consulta. La Corte costituzionale ha infatti di recente dichiarato illegittime le norme che hanno previsto, così per come sono ora, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le corti d’Appello; tuttavia, per evitare il grave pregiudizio all’esercizio della funzione giurisdizionale che deriverebbe dall’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari, le corti d’appello potranno continuare ad avvalersene fino a quando il legislatore non avrà posto mano alla riforma organica della magistratura onoraria, comunque entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2025.

Il professionista lucchese nelle scorse settimane ha comunque ottenuto una sentenza favorevole dal Tar di Genova. L’avvocato aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il verbale del Consiglio giudiziario della corte d’appello di Genova del 14 luglio 2015 che aveva deliberato il rigetto della domanda di nomina a giudice ausiliario formulata dal ricorrente. Il provvedimento reiettivo era stato giustificato con la presenza di una condanna per reato fiscale e sulla presenza di un decreto penale di condanna parimenti per reati fiscali. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente aveva dedotto, con unico articolato motivo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la sentenza in luogo di condannare il ricorrente avrebbe dichiarato il reato estinto per prescrizione e il decreto penale di condanna sarebbe stato opposto.

Il bando ministeriale parla però solo di non aver riportato condanne di tipo “non colposo”, cioè con dolo, e non accenna a carichi pendenti o procedimenti in corso. Si legge infatti in sentenza: “In realtà il ricorrente ha dimostrato di essere stato condannato in primo grado dal tribunale di Lucca ma che con sentenza successiva la corte d’Appello di Firenze ha poi dichiarato il reato estinto per prescrizione. Tale circostanza appare ad avviso del Collegio sufficiente ad escludere la rilevanza immediatamente ostativa della condanna alla nomina in quanto il bando ha espressamente collegato l’assenza del requisito alla condanna per delitto non colposo. Orbene se pure priva di un accertamento positivo di assenza di responsabilità penale la sentenza di non doversi procedere per essere estinto il reato per prescrizione non può essere assimilata ad una sentenza di condanna. Analogamente per quanto attiene al decreto penale di condanna. È vero che la semplice opposizione allo stesso non determina l’immediata revoca atteso che ciò avviene soltanto con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione. E’, tuttavia, altresì vero che la presenza di un decreto penale di condanna opposto, durante la pendenza del giudizio di opposizione, non può valere ad integrare il requisito ostativo previsto dall’articolo 3 del bando. Difetta, infatti, quel minimo accertamento di responsabilità, necessario per esprimere un giudizio di riprorevolezza della condotta del destinatario richiesta dal bando. Inoltre per il solo fatto della opposizione il decreto penale, quale che sarà l’esito del giudizio, verrà immancabilmente revocato. In sostanza in presenza di opposizione, la mera circostanza che la revoca del decreto penale avvenga ad esito del giudizio di opposizione e non immediatamente, non vale ad attribuire, alla presenza del decreto penale di condanna valenza di condanna rilevante ai sensi del bando. La presenza dei precedenti invocati non assume valenza immediatamente ostativa alla partecipazione alla procedura ma potrà essere valutata dal Consiglio giudiziario. In conclusione il ricorso deve essere accolto”. L’avvocato lucchese sarà giudice ausiliario del distretto della corte d’Appello di Genova in attesa della riforma imposta dalla corte Costituzionale in materia.