Rapina aggravata e lesioni, condanna definitiva a 4 anni

26 settembre 2021 | 13:59
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Rapina aggravata e lesioni, condanna definitiva a 4 anni

La Cassazione non ha accolto il ricorso dell’imputato cui era stata riconosciuta la semi infermità mentale

E’ stato condannato in via definitiva dalla suprema corte di Cassazione per rapina aggravata e lesioni a 4 anni di reclusione. Il 23enne di origini peruviane, ma residente in Lucchesia, era stato arrestato nel 2018 per poi essere condannato dal gup del tribunale di Lucca, in abbreviato, l’anno successivo, e nel 2020 la corte d’Appello aveva confermato la pena ora definitiva a seguito della sentenza degli ermellini.

Ma durante il primo periodo detentivo, nel 2019, era stato posto in una comunità di recupero, a causa della sua seminfermità mentale per diverse problematiche, ma era scappato per poi commettere un altro furto in un bar della Lucchesia e arrestato nuovamente e condannato a 2 anni e 2 mesi sempre dal gup del tribunale di Lucca. Pene che alla fine dell’iter giudiziario saranno oggetto del conteggio definitivo sulla condanna da scontare. Gli episodi contestati al 23enne nella sentenza definitiva della Cassazione risalgono al mese di settembre del 2018, quando il giovane mise letteralmente a soqquadro le vie dello shopping lucchese con aggressioni e insulti ai passanti.

La ricostruzione dei fatti delle forze dell’ordine e degli investigatori portò alla sua prima incriminazione per rapina aggrava e lesioni e alla condanna: il malvivente si era introdotto in un’abitazione, dove aveva rubato un cellulare e alcuni monili di pregio. La padrone di casa se lo trovò davanti e lui la aggredì per guadagnarsi la fuga, provocandole una contusione alla mano destra e allla testa. Poco dopo  aggredì per strada un ragazzo in bicicletta e dopo averlo fatto cadere lo colpì al volto e si fece consegnare il portafoglio. Per questi reati è stato condannato definitivamente in attesa della conclusione del secondo procedimento giudiziario a suo carico, nei tre gradi di giudizio. Gli ermellini nella sentenza di condanna definitiva dichiarando inammissibile il suo ricorso e condannandolo anche a 2mila euro di spese legali hanno chiarito in merito alla sua seminfermità mentale che non basta ad escludere volontà e pericolosità ma bisogna sempre inquadrare il tutto all’interno dell’analisi sul comportamento e sulle sue conseguenze.

Il giovane sarà comunque seguito, come in passato, da medici esperti in materia rispetto alle patologie di cui soffre. Si legge infatti in sentenza: “Va premesso che secondo il consolidato principio più volte affermato da codesta Suprema Corte, in tema di giudizio di comparazione tra circostanze, ove l’imputato sia stato riconosciuto seminfermo di mente, la valutazione comparativa deve prescindere da tale aspetto e dall’alterata percezione della realtà che ha l’agente e deve, invece, tener conto della personalità dell’imputato, espressa nelle modalità comportamentali del reato e nel ruolo rivestito in concreto nella commissione dello stesso. La Corte d’Appello di Firenze, nel riconoscere l’equivalenza della contestata recidiva in considerazione della personalità dell’imputato, ha fatto buon governo di tale principio e la motivazione della sentenza sul punto è immune da censure rilevabili in questa sede. Dichiara inammissibile il ricorso”. Il primo caso giudiziario a carico dell’imputato è chiuso. Lo scorso anno la corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo un articolo di legge proprio sui vizi parziali o totali di mente che impediva di fatto sconti di pena. Ne è venuto fuori un quadro legislativo più equilibrato. Per i processi in corso il principio è già attuabile e quindi la dichiarata semi infermità mentale può (non deve) prevalere sulla recidiva reiterata e consentire al giudice un trattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato. Per i processi nei quali è stata emessa sentenza già passata “in cosa giudicata” e nei quali il giudice abbia valutato la comparazione tra vizio parziale e recidiva reiterata, occorrerà promuovere un “incidente di esecuzione” per richiedere un trattamento sanzionatorio più favorevole, alla luce, appunto dell’eliminazione dell’ostacolo costituito dal divieto di “prevalenza” già previsto dall’art. 69 comma 4 e dichiarato non conforme ai principi costituzionali.