Sistema Vagli, Cassazione annulla l’ordinanza di dissequestro della cava al centro delle indagini

28 settembre 2021 | 12:48
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Sistema Vagli, Cassazione annulla l’ordinanza di dissequestro della cava al centro delle indagini

Per gli ermellini “motivazione apodittica” dal tribunale del riesame: serve una nuova ordinanza

È stata annullata dalla Cassazione l’ordinanza di dissequestro della cava Prispola di proprietà della Boana cave Srl di cui Marina Fateyeva è legale rappresentante; infatti il ricorso della procura di Lucca è all’interno del procedimento penale a suo carico, come si legge in sentenza.

Secondo la ricostruzione accusatoria posta a fondamento dell’ordinanza impugnata i terreni, oggetto di una complessa operazione immobiliare, costituiscono il profitto del reato di corruzione che, sempre secondo l’accusam è ascritto tra gli altri, a Marina Fateyeva e Mario Puglia, sindaco del Comune di Vagli fino al maggio 2019 e da quel momento vicesindaco nonché dirigente del settore tecnico, e alla moglie di questi, Laura Anna Cazzullo.

Il procuratore della Repubblica di Lucca aveva impugnato l’ordinanza emessa da tribunale il 23 aprile scorso, in funzione di giudice del riesame, con la quale era stato annullato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei terreni ricadenti nel comune di Vagli di Sotto. Il provvedimento di sequestro era stato disposto dal gip Antonia Aracri, nell’ambito dell’indagine condotta dal pm Salvatore Giannino, un’inchiesta nota alle cronache come Sistema Vagli che vede indagate decine di persone tra imprenditori, amministratori e dipendenti pubblici del piccolo centro della Garfagnana.

Le attività di indagine, tuttora in corso a cura delle forze dell’ordine che hanno operato il sequestro, hanno ricevuto un impulso decisivo dall’esame della documentazione sequestrata nel maggio 2020 che ha portato all’accertamento di ulteriori gravi condotte reato che vanno ad “aggravare il quadro indiziario già delineato”, come riportato dal gip nel proprio provvedimento. I terreni su cui insiste la cava oggetto di sequestro sono stati inquadrati d proprio sulla base di quanto emerso dai sopra citati approfondimenti, come il profitto del reato di corruzione, per il quale è prevista la confisca obbligatoria.

Ma il riesame aveva dissequestrato la cava e ora gli ermellini  hanno motivato la sentenza con la quale è stato disposto l’annullamento del provvedimento di dissequestro e rinviato gli atti a nuovo riesame che dovrà valutare la vicenda della cava alla luce stavolta delle indicazioni dei giudici di piazza Cavour.

Parole secche e precise quelle usate dagli ermellini. Si legge infatti in sentenza: “Il riesame esclude che i terreni costituiscano profitto del reato poichè il vantaggio della società acquirente non può ridursi al conseguimento della proprietà dei terreni in quanto effetto non del tutto pacifico dell’acquisto dal momento che la società è sottoposta al rischio di un’actio negatoría servitutis esercitabile da terzi (in ragione delle controvertibili modalità di acquisto da parte del Puglia) e sussisteva, inoltre, la necessità del conseguimento di provvedimenti amministrativi rilasciati da svariati organi pubblici e non solo dal Comune di Vagli. Si tratta, però, di una motivazione apparente nella quale confluiscono elementi ricondotti ad un presupposto (la contestazione del titolo di proprietà) del tutto evanescente e ad un ulteriore presupposto (quello del conseguimento dei titoli che autorizzavano allo sfruttamento della cava da parte di altre autorità amministrative, evidentemente connotato da aleatorietà) che nel provvedimento genetico e nella prospettazione accusatoria si danno ormai perfezionati e, anzi, resi possibili dalla predisposizione, a monte, del titolo preferenziale in capo alla società Boana srl  e dall’attività amministrativa preliminare compiuta dal Puglia: apodittica, pertanto, risulta l’operazione attraverso la quale il tribunale è pervenuto alla conclusione che i terreni in sequestro – che vanno valutati nella loro finale utilizzazione economica – non corrispondessero al profitto del reato di corruzione, profitto che va, invece, correttamente ricostruito non solo con riferimento al valore economico dei terreni al momento dell’acquisto ma a quello che essi hanno acquisito per effetto dell’attività illecita svolta dal Puglia che, va, comunque, debitamente individuata anche ai fini della verifica della proporzionalità del provvedimento ablatori a finalizzato alla confisca”.

Si riparte, dunque, all’interno dell’inchiesta dei giudici lucchesi, da una nuova verifica sul sequestro della cava.