Servizi di assistenza domiciliare integrata, Tar annulla la gara d’appalto per la Versilia

Per i giudici amministrativi “esaminare le offerte solo dal punto di vista qualitativo senza assegnare punteggio al lato economico permette offerte al ribasso a discapito della qualità degli interventi”
Annullata dai giudici amministrativi la gara d’appalto dell’Usl Toscana Nord Ovest per i servizi di assistenza domiciliare integrata e in urgenza per i non autosufficienti, della zona sanitaria della Versilia.
Un appalto da 2 milioni e mezzo di euro interamente da rifare per gravi irregolarità riscontrate dal Tar che stamattina (4 ottobre) ha emesso sentenza di annullamento dell’intera procedura che era già in fase di affidamento. La società che era arrivata seconda nella graduatoria aveva proposto ricorso al Tar di Firenze e già a maggio scorso aveva ottenuto in sede cautelare la sospensiva dell’aggiudicazione della gara in attesa delle integrazioni richieste dai giudici e della sentenza di merito arrivata stamane.
Al centro del contenzioso i criteri fissati da Estar nella legge di gara. Per i giudici fiorentini la compilazione delle graduatorie che hanno poi portato a decretare la società vincitrice dell’appalto risulta viziata da errori di fondo, giudicati non regolari. La decisione di aggiudicare l’appalto valutando esclusivamente gli elementi qualitativi dell’offerta, senza nemmeno premurarsi di verificare la capienza del corrispettivo predeterminato in relazione alle caratteristiche del servizio offerto dal singolo concorrente, si tradurrebbe proprio nel rischio paventato dalla stazione appaltante.
Si legge infatti in sentenza: “La ratio della scelta legislativa è quella di escludere per alcune tipologie di servizi il ricorso al criterio del prezzo più basso, onde evitare, in settori particolarmente sensibili, il rischio che l’eccessivo abbattimento dei costi si traduca in affidamenti incapaci di garantire non soltanto un accettabile livello qualitativo delle prestazioni, ma anche il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati dall’appaltatore. Ripercorso in tal modo il contenuto rilevante della lex specialis di gara, una prima criticità è costituita dalla facoltà, riconosciuta ai concorrenti, di offrire risorse economiche aggiuntive rispetto alla base d’asta. Essa finisce infatti per “contaminare” il criterio del prezzo fisso sancito dall’articolo 95 comma 7 del decreto legislativo 50/2016, nella misura in cui, chiamando i concorrenti a compartecipare al finanziamento del servizio al dichiarato scopo di migliorarne la qualità, produce i medesimi effetti di un ribasso sotto le mentite spoglie di risorse ulteriori messe a disposizione del servizio. Ne discende che, in contraddizione con il criterio posto a base di gara, la competizione di fatto non si svolge unicamente sulla qualità dei servizi offerti, a parità di prezzo, ma consente, ed anzi auspica, interventi sul prezzo/costo dei servizi – in aumento e a carico dei concorrenti – volti a migliorarne la qualità. A questo si accompagna la seconda criticità della legge di gara, che da un lato, pur chiedendo ai concorrenti la dimostrazione dei costi, rinuncia in fase di aggiudicazione non soltanto alla verifica di anomalia, ma a un qualsivoglia controllo sulla sostenibilità economica delle offerte, rinviando alla fase esecutiva del contratto la verifica circa la capacità dell’appaltatore di erogare effettivamente il servizio con i contenuti di cui all’offerta tecnica, compreso l’eventuale investimento delle risorse aggiuntive proposte; e, dall’altro, obbliga l’aggiudicatario a erogare il servizio secondo il progetto presentato, anche a fronte di sottostime”.
L’intero bando di gara così come concepito da Estar va quindi rifatto daccapo per i giudici perché esaminare le offerte solo dal punto di vista qualitativo senza assegnare punteggio al lato economico permette offerte al ribasso a discapito della qualità dei servizi, una contraddizione che secondo i giudici va sanata. Conclude infatti la sentenza: “Le censure sin qui esaminate investono la legittimità dell’intera procedura di gara”.
I servizi oggetto della gara d’appalto annullata dal Tar sono di fatto prestazioni socio assistenziali non complesse, che rispondono cioè ad un solo bisogno sanitario o sociale al domicilio della persona: pulizia, preparazione pasti, disbrigo commissioni eccetera. Ora bisognerà ricominciare l’intero iter di gara daccapo e sulla base delle indicazioni dei giudici.