Cocaina a fiumi in Lucchesia: confermata maxi condanna per un pusher

Fu arrestato dalla polizia insieme ad altre 6 persone per un maxi giro di spaccio
Condanna definitiva per un uomo di origini albanesi di 36 anni che anche per la corte di Cassazione è responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti confermando la pena di secondo grado di 8 anni e 8 mesi di reclusione.
L’uomo già noto alle forze dell’ordine, e con diversi problemi giudiziari, lo scorso anno era stato condannato dalla corte d’Appello di Firenze che aveva riunito i due procedimenti a suo carico. L’uomo infatti era stato già condannato in primo grado sia dal tribunale di Lucca sia da quello fiorentino per reati ritenuti facenti parte dello stesso disegno criminoso e per l’effetto derivante dalla cosiddetta continuazione dei reati era stato successivamente condannato anche in Appello con una sola sentenza cumulativa e comprensiva degli episodi di spaccio contestati.
La polizia di Stato di Lucca, alcuni anni fa, aveva arrestato 7 persone, tutte di origini albanesi, responsabili dell’importazione e dello spaccio di ingenti quantità di cocaina in provincia di Lucca e non solo. Gli investigatori, infatti, al termine di indagini sviluppate tra Lucca, Firenze e Torino, avevano sgominato la banda criminale che, dopo l’operazione denominata Alba boys, conclusa dalla squadra mobile della Questura di Lucca, aveva soppiantato altri loro connazionali nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo le ipotesi accusatorie. Accuse che si sono trasformate nell’iter giudiziario a suo carico (e degli altri imputati) in una condanna definitiva. L’uomo aveva provato a negare che esistesse un vincolo associativo con gli altri imputati ma gli ermellini gli hanno dato torto anche su questo punto.
Si legge infatti in sentenza: “La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni e da manifeste illogicità evidenzia come i referenti in Italia del capo dell’organizzazione, ritenuto da sentenze passate in giudicato al vertice dell’associazione, erano il ricorrente e un secondo imputato che costantemente ricevevano forniture di droga da immettere nel mercato, come si evince dalle numerose intercettazioni. Inoltre, il ricorrente non pagava la droga al momento della consegna, per due cessioni di 500 grammi di cocaina; reati peraltro accertati con sentenza definitiva, ma la pagava solo dopo la vendita. Infatti, dopo l’arresto del ricorrente, il capo della banda non ha inteso metterlo in difficoltà, anzi lo ha sostenuto economicamente rinunciando ai pagamenti come emerge dalle intercettazioni. Con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità la corte di Appello ha, quindi, ritenuto che gli elementi di fatto accertati erano sufficienti per l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo. La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende”.
Del resto, l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione. Il caso è chiuso.