Si rompe gli incisivi a scuola, sarà risarcito dal ministero dell’istruzione

6 ottobre 2021 | 13:14
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Si rompe gli incisivi a scuola, sarà risarcito dal ministero dell’istruzione

Il tribunale di Lucca ha riconosciuto la responsabilità per la mancata corretta vigilanza degli alunni

Alunno della quinta elementare si rompe gli incisivi durante una caduta a scuola, in Versilia, mentre si inseguiva per gioco con un compagno durante l’ora di ricreazione, il ministero dell’istruzione condannato a pagare i danni quantificati in circa 16mila euro più interessi e 6mila euro di spese di giudizio.

Il tribunale di Lucca, nei giorni scorsi, ha emesso la sentenza in favore del ragazzo, a firma del giudice Susanna Zanda, nella causa che i suoi genitori avevano avviato già all’epoca dei fatti risalenti al 2014. Il giudice ha recepito alcune recenti sentenze della suprema corte di Cassazione sia in merito alle responsabilità sia al quantum del risarcimento.

L’evento, infatti, si era verificato all’ingresso dell’aula, intorno alle 10 e 30 del 17 febbraio del 2014, prima delle ripresa delle lezioni, allorquando l’alunno venne sospinto e fatto cadere a terra da un altro alunno, derivandone la frattura dei denti incisivi; il ministero aveva dedotto di non essere responsabile dell’evento per la sua accidentalità e inevitabilità e aveva comunque chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa le due compagnie assicuratrici. La causa era stata quindi istruita con prove documentali, tra cui la denuncia di sinistro fatta dalla stessa insegnante e la prova per testi con audizione della teste comune alle parti, nella specie l’insegnante che aveva in carico la classe in quel momento, e mediante ctu che ha poi confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta in citazione e, ancor prima, nella denuncia del sinistro redatto dalla medesima insegnante e testimone.

Gli attori, genitori del minore avevano chiesto in nome e per conto dello stesso, i danni non patrimoniali e materiali derivanti dal fatto, deducendo che era stato attivato inutilmente anche il procedimento stragiudiziale di mediazione. Gli erano state fatte due offerte di 140 e 900 euro entrambe rifiutate. Si legge in sentenza: “Emerge che l’organizzazione scolastica non era così ben predisposta da evitare l’evento che si è verificato; il riferito scontro tra alunni in corsa all’ingresso in aula dopo la ricreazione provenienti dal salone, è avvenuto allorquando l’insegnante di classe si trovava molto lontana per poter sorvegliare efficacemente i ragazzini; ella stessa ha dichiarato che si trovava a 50/80 metri dall’ingresso dell’aula in prossimità del quale era avvenuto lo scontro. Il motivo per cui vi fosse una sola persona e così lontana a vigilare sull’operazione per sua natura turbolenta dei bambini di 10 anni che finita la ricreazione corrono e si scontrano in prossimità dell’ingresso all’aula è collegato all’organizzazione scolastica, e considerata l’età del minore (10 anni) l’obbligo di sorveglianza risulta particolarmente stringente non avendo i bambini di quell’età la maturità necessaria per evitare di mettere se stessi e i compagni in situazioni di pericolo. Deve dunque affermarsi la responsabilità del Ministero in virtù dell’articolo 2048 del codice civile il cui esonero da responsabilità postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare a mezzo dei propri incaricati un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età”.

Dunque lo scontro e le lesioni dell’alunno, per i giudici, erano prevedibili ed evitabili e non furono né accidentali né repentine. Né si potrebbe escludere la responsabilità del Mmnistero in quanto si passava dall’ora di ricreazione all’ora di lezione vera e propria; infatti, il principio è che il personale della scuola risponde delle lesioni subite dagli alunni anche come conseguenza del comportamento di altri alunni, per tutto il tempo della permanenza nei locali scolastici anche se fuori dallo stretto orario delle lezioni, come da sentenze recenti della Cassazione.

Da qui la condanna a risarcire al ragazzo il danno biologico, esistenziale e morale, liquidandolo in euro 16.286 euro, da rivalutare al 17 febbraio del 2014, la data dell’infortunio a scuola.