Danneggiò l’auto di Matteo Salvini, nuovo processo per un 38enne

L’uomo insieme ad altri 27 era stato assolto per le proteste di piazza a Viareggio
Assolto per la protesta di piazza dovrà subire un nuovo processo d’Appello per aver danneggiato l’auto di Matteo Salvini. Erano stati tutti assolti, infatti, per le contestazioni durante un comizio elettorale a Viareggio del leader leghista Matteo Salvini. Tutti gli indagati, 28, erano stati prima raggiunti da un decreto penale di condanna per poi uscire indenni dal procedimento penale nel 2018. Ma restava un fatto ancora da chiarire secondo gli inquirenti lucchesi: il danneggiamento dell’auto su cui viaggiava Matteo Salvini il 16 maggio del 2015.
La procura di Lucca ha infatti proposto ricorso contro l’assoluzione di primo e secondo grado nei confronti di un 38enne, che era stato processato per danneggiamento e che nel primo processo per le contestazioni era stato definitivamente assolto insieme a tutti gli altri indagati. Per il reato di danneggiamento, invece, dovrà sottoporsi a un nuovo processo di secondo grado. Così ha stabilito ieri (20 ottobre) la suprema corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della procura di Lucca e rinviato gli atti ad altra sezione d’Appello di Firenze per il prosieguo del procedimento penale. I suoi legali avevano invocato il principio del “ne bis in idem” ma per la Cassazione si tratta di due reati distinti e separati. Per gli ermellini la protesta e il danneggiamento dell’auto devono essere processati separatamente e l’assoluzione per la contestazione non implica automaticamente l’assoluzione per il secondo reato contestato. “In particolare, per aver partecipato ad una radunata, con gesti di protesta violenti e comunque contrari all’ordine pubblico, consistiti anche nel colpire con le mani il veicolo a bordo del quale viaggiava il leader del partito politico che aveva organizzato l’evento. Tale condotta sostanzia altresì, sotto il profilo meramente descrittivo, l’alterazione del tettuccio dell’auto, oggetto di contestazione nell’odierno processo”. Due diversi iter giudiziari dunque.
Si legge infatti in sentenza: “Ciò posto, sebbene la condotta oggetto di esame sia ricompresa per continenza nel più ampio accertamento di cui al processo definito in precedenza, nondimeno gli eventi alla stessa conseguiti in senso strettamente naturalistico appaiono diversi, trattandosi nell’un caso del pericolo per l’ordine pubblico, nell’altro di alterazione di un bene altrui con conseguenze dannose. A fronte di una condotta unica appaiono dunque diversificati gli effetti materiali, atteso che nella contestazione dell’odierno giudizio assume dirimente rilevanza il danneggiamento, evento estraneo all’imputazione del processo per cui il ha già riportato condanna e poi assoluzione. In definitiva, la sentenza impugnata doveva escludere la ricorrenza dell’idem factum, alla stregua delle considerazioni che precedono, e va pertanto annullata per erronea applicazione dell’articolo 649 codice procedura penale, con rinvio per nuovo giudizio alla corte di Appello di Firenze ai sensi dell’articolo 569, comma 4 codice procedura penale”. Il caso prosegue: la Cassazione ha rinviato tutto alla Corte d’Appello.