Il chiosco “Da Piero” è salvo, il Tar dà ragione ai titolari: annullata l’ordinanza di sgombero

26 ottobre 2021 | 21:04
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Il chiosco “Da Piero” è salvo, il Tar dà ragione ai titolari: annullata l’ordinanza di sgombero

Il gestore: “Adesso ci auguriamo che il Comune sia disponibile a dialogare”

Il chiosco Specialità da Piero fuor porta Santa Maria è salvo. I giudici amministrativi hanno dato ragione ai proprietari. “Stiamo pensando di riaprire a breve – spiega Luca Pepi titolare della ditta a gestione familiare – ma vorremmo dialogare con il Comune di Lucca, alla luce della sentenza del Tar, per riprendere il filo della discussione precedente al contenzioso. Questo al fine di chiarire i termini della riapertura e tutti gli adempimenti necessari per esercitare nella più assoluta legalità la nostra attività commerciale. Così come speriamo di rientrare nel Piano operativo commerciale comunale”. Parole di apertura e distensione da parte dei proprietari del famoso chiosco lucchese che dopo 66 anni di attività rischiava di chiudere e addirittura di essere demolito.

Oggi pomeriggio (26 ottobre) la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso dei commercianti annullando il diniego comunale contro la sanatoria edilizia richiesta e dell’ordinanza di demolizione. I giudici amministrativi hanno dato ragione ai titolari per una serie di difetti procedurali e errori commessi dal Comune nella gestione della pratica. Il Tar ha infatti rilevato, oltre ad un difetto di notifica, della diffida allo sgombero anche una incongruità nella presentazione dei pareri a sostegno del provvedimento. Infatti, tra la documentazione, manca il parere della Soprintendenza che sul caso non si è espressa. Dal canto suo, palazzo Orsetti aveva presentato il parere dell’Opera della Mura, ma per i giudici l’istituzione (che nel frattempo è stata dismessa) non avrebbe dovuto avere voce in capitolo sul caso dell’attività economica.

La vicenda che ha portato al contenzioso giudiziario concluso con la sentenza di oggi del Tar di Firenze parte il 31 dicembre 1986, quando Luana Della Maggiore, a nome dell’attività, presentò domanda di condono per un chiosco in ferro di 9 metri quadrati, adibito a vendita di generi alimentari e accompagnato da regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Nel maggio 2006 il Comune di Lucca rilasciò all’interessata l’autorizzazione a installare una pedana e il sovrastante gazebo temporaneo sull’area adiacente al chiosco, oggetto di progetto di consolidamento e restauro approvato in forza di autorizzazione ambientale e di cui è stato chiesto il rinnovo con domanda del 2 marzo 2018. Il Comune di Lucca, con provvedimento del 12 ottobre di quell’anno, ha respinto l’istanza di condono edilizio.

Contro quel provvedimento era scattato un primo ricorso, cui era seguito l’ultimo atto della proprietà del chiosco, dopo che il Comune, con un’ordinanza del 9 settembre scorso, aveva diffidato i proprietari a rimuovere il chiosco entro 45 giorni. Contro questo provvedimento i titolari si erano rivolti al Tar, il 23 settembre. Per i giudici amministrativi il Comune ha commesso “due errori” che hanno portato all’annullamento dei provvedimenti impugnati dai commercianti, uno riguardante le notifiche e l’altro riguardante i pareri.

Spiega bene la sentenza sul punto riguardante la notifica ritenuta non valida: “La notificazione dell’atto impugnato è stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale avviso l’agente postale indica che l’atto è stato consegnato all’addetto alla casa, precisando poi che si tratta del “vicino” (documento 1 depositato in giudizio dall’amministrazione).
Orbene, in tema di notifica a mezzo posta, le norme sui soggetti ai quali il piego postale può essere consegnato hanno natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile ed il grado di specificazione con cui si individuano i soggetti ai quali l’atto può consegnarsi in vece del destinatario è tale da escludere che si possa ravvisare una eadem ratio per aggiungere ad essi altri soggetti, sia pure sulla base delle norme sulle notifiche eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario. Non è, pertanto, possibile l’estensione analogica dell’articolo specifico che consente la consegna del piego al vicino di casa. Pertanto, la spedizione mediante raccomandata non poteva, secondo i giudici perfezionare la notificazione mediante consegna del plico al vicino di casa dell’interessata.

“In ogni caso – osservano i giudici -, anche se fosse valida la notifica a mezzo posta eseguita tramite consegna al vicino, occorrerebbe non solo la spedizione della raccomanda informativa (che infatti nel caso di specie è stata eseguita il giorno 18.10.2018), ma anche l’attestazione, nell’avviso di ricevimento, delle vane ricerche delle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere l’atto, in difetto della quale la notificazione è nulla. Pertanto, stante la nullità della notificazione del diniego di condono sotto il duplice profilo sopra evidenziato, non risulta che la ricorrente sia venuta a conoscenza dell’atto oltre 60 giorni prima della notificazione del ricorso, il quale conseguentemente non può ritenersi tardivo e irricevibile”.

Sul parere richiesto dal Comune, per i giudici, il municipio avrebbe sbagliato a esibire in giudizio quello delle Opera delle Mura invece che della Soprintendenza che non aveva risposto in merito. Si legge infatti ancora in sentenza: “L’autorità preposta alla tutela del vincolo in questione è la Soprintendenza, mentre l’Opera delle Mura è un’istituzione, preposta alla gestione dei servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, non comprendenti attribuzioni in materia di rilascio di permesso di costruire o di sanatoria edilizia. In ogni caso, il Comune non ha la potestà di attribuire ad un organo o a un organismo strumentale istituito con proprio regolamento competenze che il legislatore ha riservato ad altri soggetti pubblici. Nel caso in esame la competenza ad esprimere il parere di cui all’articolo 32 della legge numero 47/1985 apparteneva esclusivamente alla Soprintendenza, la quale, in forza delle proprie attribuzioni, aveva sospeso l’attività istruttoria riguardante la pratica di condono, in attesa di una ridefinizione globale delle aree edificate a ridosso della cerchia muraria (nota del 4.7.2006 depositata in giudizio dal Comune). Infatti il Comune aveva chiesto il parere della Soprintendenza sulla pratica di condono intestata alla ricorrente, il fatto che l’autorità statale non si sia pronunciata sulla richiesta di parere inviata dall’amministrazione il 7 febbraio 2012 non giustifica l’intervento consultivo dell’Opera delle Mura. Pertanto, stante l’accertato difetto di competenza, il ricorso introduttivo va accolto, restando assorbite le censure non esaminate”.

Ricorso accolto, atti annullati e 3mila euro di risarcimento nei confronti dei commercianti oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.