Lavoratori del cimitero non pagati, Gesam Spa condannata in solido con un’altra ditta

L’azienda che allora si occupava dei servizi cimiteriali aveva affidato alcuni lavori alla Ipsa Srl con cui poi aveva interrotto i rapporti proprio per alcune presunte irregolarità nel trattamento dei dipendenti
Doppia condanna, in solido con Ipsa srl, per Gesam spa.
La società in due procedimenti giudiziari, arrivati a sentenza lunedì scorso (15 novembre), è stata condannata in solido, dal giudice Antonella De Luca del tribunale di Lucca, a pagare circa 30mila euro più interessi e rivalutazione a due ex lavoratori del cimitero di Sant’Anna.
I due dal 2014 al 2016 avevano svolto attività lavorative al cimitero per conto della società Ipsa srl a cui Gesam, in quegli anni, aveva affidato una parte dei servizi da svolgere. Attualmente è passato tutto in mano a Lucca riscossioni e servizi srl.
Gesam in entrambi i contenziosi, confermando l’appalto con la Ipsa srl, aveva sottolineato come a fronte di un’iniziale regolare esecuzione dell’appalto, successivamente era emerso un inadempimento dell’appaltatrice, proprio per presumibile violazione delle obbligazioni retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto tanto da determinare poi l’avvio del procedimento di risoluzione per grave inadempimento. E per questi motivi aveva chiesto al giudice in udienza, come risulta agli atti dei processi, l’inapplicabilità della responsabilità solidale, contestando comunque le richieste dei due lavoratori.
Di diverso avviso il tribunale lucchese. Si legge infatti in sentenza: “Deve preliminarmente sottolinearsi come le parti convenute non abbiano in alcun modo contestato la sussistenza del contratto d’appalto e l’adibizione a quest’ultimo del lavoratore in via esclusiva. La Ipsa srl non ha dimostrato il pagamento delle retribuzioni omesse né ha allegato alcun documento probatorio in tal senso. In ordine alle contestazioni mosse dalla Gesam spa in ordine all’inapplicabilità della disciplina della responsabilità solidale ex art. 29 dlgs 276/03 si ritiene, viceversa, che la suddetta normativa debba trovare applicazione vertendo su un piano differente rispetto ai rapporti tra concessionario e ditta appaltatrice. Si richiama l’orientamento giurisprudenziale anche recente della suprema corte di Cassazione”. Pertanto, la Gesam srl è stata ritenuta solidalmente responsabile con l’appaltatore per le obbligazioni retributive riconosciute ai due ricorrenti ed ex operai, uno nel settore della gestione del verde e l’altro come necroforo a cui mancavano alcuni stipendi e altro quantificato dal giudice in sentenza.
“Pertanto, in ordine logico, prima deve accertarsi la eventuale sussistenza di una responsabilità solidale ex articolo 29 e poi sarà possibile in sede di esecuzione chiedere che venga escusso prima il patrimonio dell’appaltatore e, solo in caso di infruttuosa esecuzione, quello del committente”.
I due ex lavoratori ora, in pratica, se non riusciranno ad avere ciò che gli spetta da Ipsa srl potranno ottenerlo da Gesam spa. Questa la sentenza di primo grado nei due processi terminati il 15 novembre scorso.