Matrimonio “rato e non consumato” annullato per due lucchesi dalla Sacra Rota prima della giustizia italiana

27 novembre 2021 | 14:12
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Matrimonio “rato e non consumato” annullato per due lucchesi dalla Sacra Rota prima della giustizia italiana

In questo caso nulla è dovuto economicamente tra le parti perchè “la famiglia non è mai esistita”

Lucca continua a far giurisprudenza nei casi di matrimoni dichiarati nulli con sentenze in anteprima assoluta, in materia, rispetto alle altre città italiane.

Già a giugno scorso il caso di due lucchesi era finito addirittura sul tavolo della Cassazione a sezioni unite, che era intervenuta per mettere ordine fra le varie sentenze in materia, ordinando che fosse mantenuto comunque l’assegno divorzile quando l’annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota fosse successivo alle pronunce della giustizia civile italiana.

Matrimonio annullato dalla Sacra Rota, ma deve versare lo stesso l’assegno all’ex moglie

In questo caso si parla di matrimonio che ha cessato di esistere. Ma c’è un secondo caso: quando la famiglia non è mai esistita. Cioè quando l’annullamento della Sacra Rota interviene prima dei tribunali civili italiani. E sempre da Lucca parte la sentenza della corte d’Appello di Firenze dei giorni scorsi destinata a far giurisprudenza, ad orientare di fatto le future sentenze degli altri tribunali italiani. Non solo l’annullamento da parte del Vaticano è intervenuto prima ma addirittura i due cittadini lucchesi non si sono mai rivolti al tribunale cittadino ma direttamente a quello della Santa Sede. In questo caso si parla di matrimonio mai esistito e nulla è dovuto economicamente tra le parti. Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico del Vaticano, al fine di conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall’annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile del Comune dove si era svolto il matrimonio occorre chiedere alla corte d’Appello competente la declaratoria di validità mediante un procedimento detto “giudizio di delibazione”.

La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, invece, comporta il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione dell’obbligo di pagamento di un assegno divorzile che il coniuge più forte economicamente si obbliga a corrispondere in favore dell’altro. Come ha stabilito la Cassazione a sezioni unite sempre per una coppia lucchese. La separazione prima e il divorzio, poi, revocato il consenso, portano ad affermare che la famiglia che c’era è venuta meno. La differenza tra famiglia mai esistita e famiglia che ha cessato di esistere, è significativa sul piano patrimoniale: con la delibazione della sentenza di nullità, i coniugi perdono qualsiasi aggancio economico tra loro, in particolare con riferimento ai diritti-doveri di mantenimento e alle aspettative successorie. Col divorzio, invece, rimane l’aggancio al vincolo matrimoniale attraverso le statuizioni economiche post matrimoniali. E così è stato.

I due lucchesi, si erano sposati a Porcari nel 2015, ma il matrimonio era “rato e non consumato”, quando cioè alla celebrazione non era poi seguita unione fisica: in tal caso, su richiesta delle parti (o almeno di una di esse), per un giusto motivo, il Papa può sciogliere questo tipo di matrimonio. I due quindi con ricorso depositato il 28 luglio scorso hanno chiesto alla corte d’appello di Firenze, competente per materia, che venisse delibata la decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto a Porcari nel 2015 e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano.

Il pm interveniva in udienza dichiarando “di nulla opporre all’accoglimento della domanda”. Il 12 novembre scorso la sentenza: “Deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento richiesto dalle parti considerato che: il giudice (Tribunale ecclesiastico regionale etrusco) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale; la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei principi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta; la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell’ordinamento; la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano; 5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano”.

I giudici fiorentini hanno quindi ordinato all’ufficiale dello stato civile del Comune di Porcari di procedere all’annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell’atto di matrimonio. Nulla devono economicamente l’uno all’altro, né ora né mai. Questo matrimonio non è mai esistito.