Ex dipendente di Rifondazione Comunista della Versilia vince causa di lavoro contro il partito

1 dicembre 2021 | 13:20
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Ex dipendente di Rifondazione Comunista della Versilia vince causa di lavoro contro il partito

Dovrà pagare 63mila euro di emolumenti non versati per il rapporto dal 2001 al 2008 riconosciuto come subordinato

La Federazione della Versilia di Rifondazione Comunista condannata in una causa di lavoro.

Il tribunale di Lucca ha stabilito che il partito dovrà pagare 63mila euro a una ex dipendente. La giudice Alfonsina Manfredini, lunedì scorso (29 novembre) ha emesso la sentenza di primo grado che condanna Rifondazione per differenze retributive, ferie, ex festività, permessi, tredicesima e quattordicesima, come da conteggi emersi in giudizio, nei confronti della donna assunta con mansioni legate alla segreteria dal 2001 al 2008.

Il partito è stato anche condannato a circa 6mila euro di spese di lite. Durante il processo, secondo i giudici, sarebbero emerse le prove documentali e testimoniali a favore della donna che avrebbero dunque confermato le sue tesi. Il rapporto di lavoro sarebbe stato poi formalizzato nel 2008 e fino al 2017. Dopo era stata licenziata con regolare preavviso e messa in cassa integrazione.

Si legge infatti in sentenza: “Dato che dalle prove orali risulta l’identità delle mansioni svolte dalla ricorrente, sia prima sia dopo la formale assunzione del 20 gennaio del 2008 e osservato che risulta provato che la ricorrente ha operato secondo le disposizioni, indicazioni e direttive di organi del partito, e rilevato altresì che sono provati anche i criteri distintivi sussidiari della subordinazione, l’inquadramento richiesto appare corretto. Ha diritto per l’intero periodo considerato (1 giugno 2001-31 agosto 2017), a vedersi applicato il quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario dell’istruzione e dei servizi con la qualifica di impiegata. Infatti, il predetto contratto all’articolo 100 stabilisce che “al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria””.

Nel merito, la difesa della formazione politica versiliana aveva esposto che la ricorrente era un’associata del partito e nel 2001 aveva iniziato a frequentare la sede di Viareggio in veste di associata e volontaria, “non svolgendo all’epoca alcuna attività in favore della sede, se non quella di rispondere al telefono nelle sole occasioni in cui era presente, senza garantire alcun servizio ufficiale; aveva totale libertà operativa e gestionale, non essendo tenuta a garantire la sua presenza, né dovendo giustificare le sue assenze;  riceveva un mero rimborso spese per la collaborazione”. Solo il 22 gennaio del 2008 i membri del partito decisero di assumerla in qualità di impiegata per 4 ore giornaliere, al fine di una sua più assidua presenza.

Ma per il tribunale di Lucca, invece, l’atto introduttivo della donna, oltre alle mansioni “reca anche chiare e specifiche indicazioni circa il periodo di lavoro – compreso quello in cassa integrazione – l’articolazione oraria, le buste paga nel periodo ufficiale del rapporto, le somme percepite e le ferie godute. Il ricorso è fondato e merita accoglimento”.

Questa in sintesi la vertenza tra la donna e Rifondazione Comunista della Versilia, conclusa, nei giorni scorsi, in primo grado di giudizio, con la condanna del partito.